Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  concesse,  ai
sensi e nei limiti di quanto previsto  all'art.  17  del  regolamento
ABER, nella forma di contributo a fondo  perduto,  nella  misura  del
30 percento delle spese ammissibili di cui  all'art.  7,  ovvero  del
40 percento  nel  caso  di  spese  riferite  all'acquisto   di   beni
strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A  o  B
della legge n. 232/2016. 
  2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, in  ogni  caso,
riconosciute nel  limite  massimo  di  euro  20.000,00  per  soggetto
beneficiario.