(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                     STATUTO DI AUTONOMIA DELLA 
                   LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E 
                         COMUNICAZIONE IULM 
 
                              Titolo I 
 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
                               Art. 1. 
 
                      Denominazione e finalita' 
 
    1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, con sede
a Milano (Lombardia) e' finalizzata alla ricerca  e  all'insegnamento
delle  discipline  riguardanti  l'attivita'  e   gli   strumenti   di
comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico. 
    2. La Libera universita' di lingue e comunicazione  IULM  e'  una
comunita' universitaria di cui fanno parte i  docenti,  il  personale
tecnico-amministrativo, gli studenti e  tutti  coloro  che,  a  vario
titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e  di  studio
presso la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM. 
    3. Le varie componenti partecipano alla  vita  universitaria  con
pari dignita' secondo le funzioni previste dalle  norme  vigenti  nel
rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri. 
    4. La Libera universita' di lingue e  comunicazione  IULM  svolge
attivita' didattica  per  il  conferimento  dei  seguenti  titoli  di
studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.  509  e
successive  modificazioni  e   integrazioni   di   cui   al   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: 
      a) laurea (L); 
      b) laurea magistrale (LM); 
      c) dottorato di ricerca (DR); 
      d) diploma di specializzazione (DS); 
      e) master universitario I livello (MU I); 
      f) master universitario II livello (MU II). 
    Puo' inoltre organizzare: 
      a) corsi di perfezionamento scientifico e  di  alta  formazione
permanente e ricorrente; 
      b) master; 
      c) altre attivita' di formazione superiore. 
    5. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali,  la  Libera
universita' di  lingue  e  comunicazione  IULM  stipula  convenzioni,
contratti e conclude accordi, anche in forma  consortile,  con  altre
Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici  e
con privati, persone  fisiche  e  giuridiche,  italiani,  comunitari,
internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e
scientifica e comunque per lo  svolgimento  di  attivita'  di  comune
interesse. A tal fine essa puo'  costituire  o  aderire  a  organismi
associativi, fondazioni e societa' di  capitali  sia  in  Italia  che
all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalita'
con le finalita' istituzionali dell'Ateneo. 
 
                               Art. 2. 
 
              Personalita' giuridica e fonti normative 
 
    1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM e' dotata
di personalita' giuridica,  con  autonomia  statutaria,  scientifica,
didattica,  organizzativa,  amministrativa  e  contabile,  ai   sensi
dell'art. 33 della Costituzione della  Repubblica  italiana  e  della
legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991,
n. 243. 
    2. L'attivita' della Libera universita' di lingue e comunicazione
IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie  che  regolano
le universita' libere - e' disciplinata secondo il presente Statuto e
dai seguenti regolamenti: 
      a) Regolamento didattico di Ateneo; 
      b) Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il
controllo; 
      c)   ogni   altro   regolamento    utile    al    funzionamento
dell'Universita' o previsto  da  disposizioni  di  legge,  in  quanto
applicabili. 
 
                               Art. 3. 
 
               Enti promotori e fonti di finanziamento 
 
    1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, promossa
e  fondata  dalla  «Fondazione  scuola  superiore  per  interpreti  e
traduttori»  di  Milano,   riconosce   questa   origine   e   ritiene
privilegiati i rapporti con essa pur nel quadro della piena autonomia
culturale, amministrativa e organizzativa delle due istituzioni. 
    2. Le fonti di finanziamento della Libera universita' di lingue e
comunicazione IULM  sono  costituite  da  tasse  e  contributi  degli
studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni,  legati  e
beni patrimoniali di sua proprieta' nonche'  da  trasferimenti  dello
Stato e di altri soggetti pubblici e privati. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Liberta' di insegnamento 
 
    1.  La  Libera  universita'  di  lingue  e   comunicazione   IULM
garantisce ai singoli docenti e ricercatori  autonomia,  liberta'  di
insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e
delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea. 
 
                               Art. 5. 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. La Libera universita'  di  lingue  e  comunicazione  IULM,  in
attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni
mezzo il diritto allo studio degli  studenti  e  organizza  i  propri
servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 
    2. La Libera universita' di lingue e comunicazione  IULM  adotta,
secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il
diritto  degli  studenti  disabili  a  partecipare   alle   attivita'
culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo. 
    3. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM  concorre
inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e
ne promuove le attivita' culturali e ricreative. 
    4. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM riconosce
e  valorizza  il  contributo  degli  studenti,  delle  libere   forme
associative e di volontariato, secondo  i  regolamenti  di  Ateneo  e
delle strutture didattiche. 
 
                               Art. 6. 
 
             Attivita' culturali, sportive e ricreative 
 
    1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM promuove,
nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo  studio,  le
attivita' formative autogestite dagli  studenti,  nei  settori  della
cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche
mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti. 
 
                              Titolo II 
 
                        AUTORITA' ACCADEMICHE 
 
                               Capo I  
 
                             Generalita' 
 
                               Art. 7. 
 
                          Organi di Governo 
 
    1. Sono organi di Governo della Libera universita'  di  lingue  e
comunicazione IULM: 
      a) il consiglio di amministrazione; 
      b) il Senato accademico; 
      c) il rettore. 
    2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto  e  delle
leggi  applicabili  all'Universita',   ciascuno   nell'ambito   delle
rispettive competenze. 
 
                               Capo II 
 
                   Il consiglio di amministrazione 
 
                               Art. 8. 
 
                            Composizione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo
dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il  Governo
economico-patrimoniale e  sovrintende  alla  gestione  amministrativa
della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM. 
    2. Esso e' costituito: 
      a) dal rettore; 
      b) dal pro-rettore vicario; 
      c) da un Preside di Facolta', designato dal  Senato  accademico
tra i Presidi di Facolta' membri del Senato stesso; 
      d)  da  un  direttore  di  Dipartimento  designato  dal  Senato
accademico; 
      e) da una  personalita'  di  chiara  fama,  di  estrazione  non
accademica, capace di garantire il raccordo dell'Universita'  con  la
societa' civile e con il mondo della cultura, della  comunicazione  e
dei media designato dal Senato accademico; 
      f) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione scuola
superiore per interpreti e traduttori», tra i quali  almeno  due  non
debbono far parte dei ruoli universitari dell'Ateneo; 
      g) da un rappresentante della  carriera  diplomatica  designato
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
      h) da un rappresentante degli studenti,  con  diritto  di  voto
deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore  ad
un  quarto  degli   studenti   iscritti.   In   caso   contrario   il
rappresentante  degli  studenti  avra'   solo   voto   consultivo   e
concorrera' al numero legale solo se presente; 
      i) da un rappresentante dell'associazione MondoIUL  nominato  a
maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alle  precedenti  lettere
a), b), c), d), f) e l) su proposta  dell'associazione.  Non  possono
essere nominati i professori e i ricercatori di ruolo, gli studenti e
il personale tecnico-amministrativo dell'universita' IULM; 
      l) dal rettore in carica alla scadenza del suo mandato e per un
periodo pari alla durata del mandato del nuovo rettore insediato. 
    3.  L'eventuale  mancata  designazione  di  membri  di   cui   al
precedente comma 2 lettere g) e h),  ovvero  la  mancata  scelta  del
consigliere di cui alla  lettera  i)  stesso  comma  non  inficia  la
regolarita' delle sedute. 
    4. Il rettore e' ex-officio  vice  presidente  del  consiglio  di
amministrazione. 
    5. Il direttore generale assiste ai lavori del consiglio  potendo
avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo o di
un consulente esterno come supporto tecnico alla verbalizzazione. 
 
                               Art. 9. 
 
                            Attribuzioni 
 
    1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: 
      a) programma la gestione e lo  sviluppo  economico  sulla  base
delle    risorse    esistenti    e    provvede    all'amministrazione
dell'Universita'  ed  all'approvazione  del  piano   pluriennale   di
sviluppo delle attivita' dell'Ateneo, deliberando sul budget annuale,
sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sull'allocazione  delle
risorse e su  ogni  altra  competenza  definita  e  disciplinata  dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   il
controllo.  Ha  la  diretta  responsabilita'   sulla   pianificazione
economico-finanziaria e sui controlli interni. L'esercizio  contabile
ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare; 
      b) elegge il rettore secondo le modalita' di cui al  successivo
art. 16; 
      c) puo' conferire  deleghe  a  consiglieri  e  dirigenti  e  ne
determina gli ambiti e la durata; 
      d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore
generale, scelto tra dirigenti interni o esterni all'Universita',  il
cui profilo corrisponda a quello previsto dal comma 1 dell'art. 41; 
      e)     delibere     sulle     assunzioni     del      personale
tecnico-amministrativo; 
      f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di  fondi
pervenuti all'Universita' per quanto attiene all'attivita'  didattica
e di ricerca, su proposta del Senato accademico; 
      g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e  contratti
per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica; 
      h) delibera sulle modifiche di Statuto anche  su  proposta  del
Senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per  le
materie relative all'ordinamento didattico; 
      i) approva  i  regolamenti  di  cui  all'art.  2  del  presente
Statuto, su proposta del Senato accademico; 
      j) delibera, su proposta del Senato  accademico,  l'istituzione
di nuove Facolta', corsi  di  laurea,  corsi  di  laurea  magistrale,
master universitari di I e II  livello,  corsi  di  specializzazione,
corsi di perfezionamento, dottorati  di  ricerca,  master,  corsi  di
aggiornamento  professionale  e  ogni   altra   attivita'   didattica
superiore; 
      k)  delibera,  sentito  il  Senato   accademico,   sul   numero
programmato e sull'importo di tasse e contributi per  ogni  Facolta',
corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore; 
      l) formula al rettore il parere  sulla  nomina  del  Nucleo  di
valutazione; 
      m)  delibera  in  via  definitiva  in  ordine  ai  procedimenti
disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio
di disciplina. 
 
                              Art. 10. 
 
           Funzionamento del consiglio di amministrazione 
 
    1. I  consiglieri  rimangono  in  carica  per  quattro  anni,  ad
eccezione del rettore, del pro-rettore vicario e del  consigliere  di
cui all'art. 8, comma 2, lettera l). 
    Il rettore e il pro-rettore vicario rimangono in  carica  per  la
durata del loro mandato. Il consigliere di cui all'art. 8,  comma  2,
lettera l) rimane in carica per la durata del mandato  rettorale  del
suo successore; decade comunque in caso di cessazione anticipata  del
mandato del rettore in carica. 
    2. Il consiglio di amministrazione: 
      a)  elegge  nel  proprio  seno  il  presidente,  a  maggioranza
assoluta di tutti i  consiglieri.  Il  Presidente  e'  scelto  fra  i
componenti del consiglio con  l'eccezione  dei  membri  di  cui  alle
lettere g) e h) dell'art. 8, comma 2 e di  tutti  i  professori  e  i
ricercatori di ruolo dell'universita' IULM in carica.  Puo'  eleggere
altresi', sempre a  maggioranza  assoluta,  un  presidente  onorario,
anche esterno al consiglio di  amministrazione,  senza  funzioni  ne'
prerogative; 
      b) nelle materie diverse dalla  nomina  del  Presidente  e  del
direttore generale delibera a maggioranza dei votanti. A  parita'  di
voti prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide
allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti, anche
collegati telefonicamente o in videoconferenza; 
      c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e  tutte  le  volte
che il Presidente o il rettore lo ritengano necessario o  qualora  ne
faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione
alle riunioni, salvo casi di  assoluta  urgenza,  deve  pervenire  ai
componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni  stesse,
senza obbligo di forma, purche' con mezzi  idonei  di  cui  si  abbia
prova  dell'avvenuta  ricezione,  compreso  quindi  anche  la   posta
elettronica.  Le  riunioni  del  consiglio  possono  svolgersi  anche
tramite collegamento telefonico o in videoconferenza; 
      d) puo' nominare commissioni consultive, e delegare  parte  dei
suoi poteri a commissioni interne; 
      e) nelle materie  non  previste  o  non  in  contrasto  con  il
presente Statuto, puo' adottare un regolamento interno. 
 
                              Art. 11. 
 
                             Indennita' 
 
    1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di  ogni
anno accademico, in conformita' con la normativa vigente,  la  misura
delle indennita' dovute: 
      a) al Presidente del consiglio di amministrazione; 
      b) al rettore e ai pro-rettori; 
      c) ai Presidi di Facolta' ed, eventualmente, ai vice presidi; 
      d) ai componenti del consiglio di amministrazione; 
      e) ai direttori di Dipartimento; 
    ed inoltre: 
      f)  ai  componenti  di   commissioni   che   svolgano   compiti
tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal
consiglio di amministrazione. 
 
                              Art. 12. 
 
           Il Presidente del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Presidente del consiglio di amministrazione: 
      a) ha la legale  rappresentanza  della  Libera  universita'  di
lingue e comunicazione IULM; 
      b)  convoca  e  presiede   le   adunanze   del   Consiglio   di
amministrazione e ne formula gli ordini del giorno; 
      c) e' garante dell'esecuzione dei provvedimenti  del  consiglio
di amministrazione. 
    2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti  i  poteri
del Presidente, ivi compresi quelli  di  rappresentanza  dell'Ateneo,
sono attribuiti al rettore, vice presidente vicario del consiglio  di
amministrazione. 
 
                              Capo III 
 
                        Il Senato accademico 
 
                              Art. 13. 
 
                            Composizione 
 
    1.  Il  Senato  accademico  e'  l'organo  di  programmazione,  di
coordinamento,  di  indirizzo  e  di  controllo  delle  attivita'  di
didattica  e  di  ricerca  della  Libera  universita'  di  lingue   e
comunicazione IULM. 
    2. Esso e' costituito: 
      a) dal rettore, che lo presiede; 
      b) dal pro-rettore vicario; 
      c) dai Presidi di Facolta'; 
      d) da un rappresentante degli  studenti  con  voto  consultivo.
Esso concorre al numero legale solo se presente. 
    3. Il direttore generale assiste ai lavori e funge da segretario. 
 
                              Art. 14. 
 
                            Attribuzioni 
 
    1. Il Senato accademico: 
      a) elabora i piani  di  sviluppo  e  di  ricerca  della  Libera
universita'   di   lingue   e   comunicazione   IULM,    proponendoli
all'approvazione del  consiglio  di  amministrazione  e  ne  verifica
l'attuazione; 
      b)  propone  al  consiglio  di  amministrazione  una  terna  di
professori per la designazione del Rettore secondo  le  modalita'  di
cui al successivo art. 16; 
      c) elegge i Presidi delle Facolta' secondo le modalita' di  cui
al successivo art. 29; 
      d)  provvede,  sulla  base  degli  stanziamenti  definiti   dal
consiglio di amministrazione, alla distribuzione  delle  risorse  per
ogni Facolta'; 
      e) provvede all'attribuzione  per  ogni  Facolta',  sulla  base
degli stanziamenti definiti  dal  consiglio  di  amministrazione,  di
posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti  di
ricercatore a tempo determinato; 
      f) ratifica le deliberazioni dei Consigli  di  Facolta',  circa
affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e  altre  forme  di
sostegno dell'attivita' didattica; 
      g) formula il parere, sentito il  Consiglio  di  Facolta',  sul
numero programmato per ogni corso di studio; 
      h) propone al  consiglio  di  amministrazione,  in  materia  di
ordinamenti didattici, modifiche di Statuto e da' parere su  proposte
avanzate da questo.  Propone  il  Regolamento  didattico  di  Ateneo,
sull'approvazione del quale e' richiesta la maggioranza degli  aventi
diritto; 
      i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2; 
      j)  delibera  sulle  risorse   assegnate   dal   consiglio   di
amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, secondo
le modalita' previste dai regolamenti  relativi  alla  ricerca  e  ai
Dipartimenti; 
      k) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del Codice
etico che non rientrano nella competenza del Collegio di  disciplina.
In questi casi esso decide su proposta del rettore. L'inosservanza di
norme  contenute  nel  Codice   etico   conseguente   alla   condotta
volontaria, anche omissiva, comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravita'  dei  fatti,
fino  alla   sospensione   dall'ufficio   e   dallo   stipendio   per
comportamenti  lesivi  del   patrimonio   mobiliare   e   immobiliare
dell'Ateneo,  comprese  condotte  volte  a  favorire  o  ad  arrecare
benefici, diretti o indiretti al coniuge, parenti e  affini  fino  al
quarto grado compreso con membri della comunita' universitaria; 
      l) predispone le relazioni di sua  competenza  richieste  dalla
legge; 
      m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione  di  centri
interuniversitari e l'organizzazione di attivita' post-lauream; 
      n) valuta la fattibilita' delle proposte  di  cooperazione  con
enti nazionali e internazionali; 
      o) formula al rettore il parere  sulla  nomina  del  Nucleo  di
valutazione. 
    2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del  presente
Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A
parita' di voti prevale il voto del rettore o, in sua assenza, quello
di chi presiede. 
 
                               Capo IV 
 
                             Il rettore 
 
                              Art. 15. 
 
                 Compiti e attribuzioni del rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta la  comunita'  universitaria.  Egli  ha
compiti di iniziativa, di attuazione  e  di  vigilanza,  assicura  il
raccordo tra gli organi centrali di Governo dell'Ateneo e rappresenta
l'Universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie
di  competenza  del  consiglio  di  amministrazione,  salvo   diversa
deliberazione del consiglio stesso. 
    2. Il  rettore  dura  in  carica  sei  anni  e  non  puo'  essere
confermato. 
    3. Il rettore: 
      a) convoca e presiede  le  adunanze  del  Senato  accademico  e
provvede all'esecuzione delle deliberazioni; 
      b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione. In particolare monitora le attivita' e  verifica  il
conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di Governo  per
l'Ateneo; puo' avvalersi di una  apposita  Commissione  a  prevalente
composizione extra- accademica, per la valutazione di congruita'  tra
le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del  sistema
fissati per disposizione di legge o ministeriale; 
      c) vigila sul funzionamento dell'Universita'; 
      d) nomina con suo decreto i Presidi delle Facolta'  eletti  dal
Senato accademico, secondo le modalita' di cui al successivo art. 29; 
      e) avvia i procedimenti disciplinari relativi agli  studenti  e
al  personale  docente  per  ogni   fatto   che   possa   dar   luogo
all'irrogazione di una  sanzione  piu'  grave  della  censura.  Entro
trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti,  trasmette  gli
atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine
alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi,  esercita
l'autorita'  disciplinare  secondo  la  normativa  vigente;  per   il
personale non docente l'azione disciplinare e' svolta su proposta del
direttore generale. 
      f) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e  quelli  interni
delle singole  strutture,  nonche'  i  decreti  e  gli  atti  di  sua
competenza; 
      g) nomina il Nucleo  di  valutazione,  sentito  il  parere  del
Senato accademico e del consiglio di amministrazione, indicandone  il
Presidente; 
      h)  adotta,  in  caso  di  necessita'  e   in   situazioni   di
indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali  provvedimenti
saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente  nella  prima
seduta successiva utile; 
      i) nomina il pro-rettore vicario  tra  i  professori  di  prima
fascia  in  regime  di  tempo  pieno.  Puo'  nominare   anche   altri
pro-rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri; 
      j) puo' conferire deleghe  a  professori  e/o  ricercatori  per
materie determinate,  compatibilmente  con  lo  stato  giuridico  dei
ricercatori universitari; 
      k) stabilisce la data delle elezioni dei  rappresentanti  degli
studenti nei diversi organi  accademici,  sentite  le  rappresentanze
studentesche; 
      l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalla legge, in quanto applicabile, dallo Statuto e dai regolamenti. 
 
                              Art. 16. 
 
                        Elezione del rettore 
 
    1. Il rettore e' eletto dal consiglio di amministrazione: 
      a) tra i professori di ruolo di  prima  fascia  a  tempo  pieno
dell'Universita' su una terna di nomi proposta dal Senato  accademico
appositamente convocato  dal  rettore  o,  in  difetto,  dal  decano.
Qualora il Senato accademico  non  proceda  alla  formulazione  della
terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore,  il
consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo  il
rettore fra tutti gli aventi diritto; 
      b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto a)
i docenti che assicurano un numero di anni di  servizio  almeno  pari
alla durata del mandato prima della data di collocamento a  riposo  e
comunque  soddisfino  i  requisiti  di  eleggibilita'  previsti   dal
presente Statuto; 
      c) al fine di garantire la continuita' del Governo dell'Ateneo,
le procedure elettorali  sono  avviate  almeno  tre  mesi  prima  del
termine del mandato del rettore e si concludono con la  richiesta  di
nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno  due  mesi
prima. 
    2. Il  rettore  eletto  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca. 
 
                             Titolo III 
 
                          ORGANI SUSSIDIARI 
 
                               Capo I 
 
                             Generalita' 
 
                              Art. 17. 
 
                          Organi sussidiari 
 
    1. Sono organi sussidiari della Libera universita'  di  lingue  e
comunicazione IULM: 
      a) il Nucleo di valutazione; 
      b) il Collegio di disciplina; 
      c) il Comitato per le pari opportunita'; 
      d) il Consiglio degli studenti. 
 
                               Capo II 
 
                      Il Nucleo di valutazione 
 
                              Art. 18. 
 
                      Il Nucleo di valutazione 
 
    1. Il  Nucleo  di  valutazione  interna  e'  nominato,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n.  370,  dal  rettore,  con
proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione e il  Senato
accademico.  Il  Nucleo  e'  composto  da  sei  membri  compreso   il
Presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo
della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura
in carica tre anni. Del Nucleo fa di diritto parte un  rappresentante
degli studenti. 
 
                              Capo III 
 
                       Collegio di disciplina 
 
                              Art. 19. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il Collegio di disciplina, istituito  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  ed  operante  ai  sensi  della
medesima legge e' competente a svolgere  la  fase  istruttoria  e  ad
esprimere parere conclusivo in  merito  a  procedimenti  disciplinari
avviati  nei  confronti  dei  professori,  dei  ricercatori,  e   dei
ricercatori a tempo determinato. 
 
                              Art. 20. 
 
                            Composizione 
 
    1. Il  Collegio  di  disciplina  e'  composto  esclusivamente  da
professori in  regime  di  tempo  pieno  e  da  ricercatori  a  tempo
indeterminato  in  regime  di  tempo  pieno  appartenenti  ai   ruoli
dell'Ateneo. 
 
                              Art. 21. 
 
                               Nomina 
 
    1. I componenti sono scelti dal Senato accademico e nominati  con
decreto rettorale. 
    2. I componenti del Collegio di disciplina durano in  carica  due
anni e sono rinnovabili limitatamente a due mandati consecutivi. 
 
                              Art. 22. 
 
              Criteri di ripartizione della competenza 
 
    1.  I  professori  ordinari  sono  competenti   a   conoscere   i
procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari. 
    2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti
a conoscere  i  procedimenti  avviati  nei  confronti  di  professori
associati. 
    3. I professori ordinari, i professori associati e i  ricercatori
sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti  dei
ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato. 
    4. Le funzioni  di  Presidente  sono  esercitate  dal  professore
ordinario piu' anziano nel ruolo. 
    5. Le delibere del Collegio sono assunte a  maggioranza  assoluta
dei componenti. 
    6. Il rettore, in qualsiasi fase del procedimento,  su  richiesta
motivata del Collegio e sentito il Senato accademico, puo' sospendere
in  via  cautelare  dall'ufficio  e  dallo  stipendio   il   soggetto
sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto  della  gravita'
dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione. 
    7. Il consiglio di amministrazione, nella composizione dei membri
di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal  Collegio
di disciplina, infligge la sanzione  ovvero  dispone  l'archiviazione
del procedimento. 
 
                               Capo IV 
 
                  Comitato per le pari opportunita' 
 
                              Art. 23. 
 
                              Finalita' 
 
    1. E' istituito il Comitato per le pari opportunita' al  fine  di
valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  e
allo scopo di prevedere tutte le garanzie volte  ad  eliminare  oltre
che le discriminazioni legate al genere, anche ogni  altra  forma  di
discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere dall'eta',
orientamento sessuale, religioso o politico, razza,  origine  etnica,
disabilita' e lingua. 
 
                              Art. 24. 
 
                     Composizione e attribuzioni 
 
    1. La composizione del Comitato per le  pari  opportunita'  e  le
attribuzioni ad esso  riconosciute,  sono  disciplinate  da  apposito
regolamento. 
 
                               Capo V 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
                              Art. 25. 
 
                              Finalita' 
 
    E' istituito il Consiglio degli studenti al fine  di  valorizzare
la partecipazione studentesca alla vita democratica dell'Ateneo e  di
coinvolgere  gli  studenti  nei  processi  di   assicurazione   della
qualita'. L'organo ha funzione consultiva. 
 
                              Art. 26. 
 
                     Composizione e attribuzioni 
 
    1. La composizione  del  Consiglio  e  le  attribuzioni  ad  esso
riconosciute sono disciplinate da  apposito  regolamento,  che  sara'
approvato dal consiglio di amministrazione. 
 
                              Titolo IV 
 
                     LE STRUTTURE E LORO ORGANI 
 
                               Capo I 
 
                             La Facolta' 
 
                              Art. 27. 
 
                             La Facolta' 
 
    1. La Facolta'  organizza  e  coordina  le  attivita'  didattiche
finalizzate al conferimento  dei  titoli  accademici  previsti  dalla
normativa vigente e dal presente Statuto. 
 
                              Art. 28. 
 
                      Gli organi della Facolta' 
 
    1. Sono organi della Facolta': 
      a) il Preside; 
      b) il Consiglio di Facolta'. 
 
                              Art. 29. 
 
                       Il Preside di Facolta' 
 
    1. Il Preside rappresenta la  Facolta'  ad  ogni  effetto  ed  e'
responsabile della conduzione della stessa. 
    2. Il Preside e' eletto dal Senato accademico tra i professori di
prima fascia, a tempo pieno, afferenti alla Facolta', sulla  base  di
una  terna  di  nomi  proposta  dal  Consiglio  di  Facolta',   nella
composizione di cui alle lettere a), b), c) del successivo  art.  30,
comma 3. Possono essere indicati nella terna di cui sopra  i  docenti
che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla  durata
del mandato prima della data di  collocamento  a  riposo  e  comunque
soddisfino  i  requisiti  di  eleggibilita'  previsti  dal   presente
Statuto. 
    3. Qualora il Consiglio di Facolta' non proceda alla formulazione
della terna  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  avanzata  dal
rettore, il Senato accademico procede alla designazione  del  Preside
fra tutti gli aventi diritto. 
    4. Il Preside e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica
tre anni accademici e puo' essere confermato limitatamente a un  solo
mandato consecutivo. 
    5. Il Preside: 
      a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta'; 
      b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'; 
      c)  mantiene   i   rapporti   con   gli   organi   di   Governo
dell'Universita'. 
    6. Il Preside puo' nominare uno o piu' Vice  Presidi,  a  seconda
dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme
del Senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di
prima fascia, anche a tempo definito. 
 
                              Art. 30. 
 
                      Il Consiglio di Facolta' 
 
    1. Il Consiglio di Facolta' e' l'organo collegiale che  organizza
e coordina l'attivita' didattica della Facolta'. 
    2. Il Consiglio di Facolta': 
      a) propone al Senato accademico  una  terna  di  professori  di
prima fascia afferenti alla  Facolta',  secondo  quanto  previsto  al
precedente art. 29; 
      b) destina le risorse per la didattica  deliberate  dal  Senato
accademico; 
      c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei
corsi di laurea e di laurea magistrale,  corsi  di  specializzazione,
master universitari di I e II livello, dottorati di  ricerca,  centri
interuniversitari,  e  inoltre  in  merito   a   master,   corsi   di
aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni; 
      d) approva e coordina i  programmi  degli  insegnamenti  e  gli
impegni didattici dei docenti e dei ricercatori; 
      e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo  di
prima e di seconda fascia attribuiti dal Senato accademico; 
      f) esamina ed approva i piani di  studio  individuali,  nonche'
altri atti amministrativi riguardanti le carriere  scolastiche  degli
studenti; 
      g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze,  contratti  di
insegnamento e  altre  forme  di  sostegno  dell'attivita'  didattica
tenendo conto delle esigenze  dei  corsi  di  studio  afferenti  alla
Facolta'; 
      h) provvede all'elaborazione dei propri  piani  di  sviluppo  e
coopera con proposte e pareri alla determinazione  dei  programmi  di
sviluppo dell'Ateneo. 
      i) nomina annualmente  la  Giunta  di  Facolta',  composta  dai
referenti di corsi di studio, e presieduta dal Preside, incaricata di
sovrintendere operativamente alle questioni concernenti la didattica,
anche ai fini della valutazione istituzionale. 
    3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da: 
      a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia; 
      b)  i  professori  aggregati,  ad  esclusione  delle  questioni
concernenti  l'attribuzione  di  compiti  didattici  e  deliberazioni
relative a professori di ruolo; 
      c) i ricercatori e i ricercatori a tempo  determinato  che  non
potranno  partecipare   alle   adunanze   relative   alle   questioni
concernenti  l'attribuzione  di  compiti  didattici  e  deliberazioni
relative a professori di ruolo; 
      d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
      e) tre rappresentanti degli studenti; 
      f) i professori di prima  e  seconda  fascia  in  posizione  di
quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento  presso
la Facolta' per tutta la durata  dello  stesso.  Essi  concorrono  al
numero legale solo se presenti. 
      g) i professori di prima fascia  emeriti,  ove  nominati.  Essi
concorrono al numero legale solo se presenti. 
    4. Il Regolamento elettorale determina le modalita'  di  elezione
delle rappresentanze suddette. 
    5.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  avvalersi  di  Commissioni
istruttorie per specifici argomenti. 
    6. La convocazione  ordinaria  del  Consiglio  di  Facolta'  deve
avvenire, di norma, almeno ogni due mesi. 
    7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle
chiamate,  il  Consiglio  di  Facolta'  delibera  nella  composizione
limitata  alla  fascia  corrispondente  e  a  quella  superiore.   Il
conferimento delle supplenze, degli affidamenti  interni,  esterni  e
dei contratti per attivita' di insegnamento  di  corsi  ufficiali  e'
deliberato in Consiglio di Facolta'  dai  professori  di  ruolo,  dai
professori aggregati, dai  ricercatori  e  dai  ricercatori  a  tempo
determinato. I professori emeriti, i professori di  prima  e  seconda
fascia in  posizione  di  quiescenza  titolari  di  un  contratto  di
insegnamento presso la  Facolta',  il  rappresentante  del  personale
tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti  partecipano
al Consiglio con solo voto consultivo. 
    8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del  presente
Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A
parita' di voti prevale il voto del Preside  o  di  chi  presiede  la
seduta. 
 
                               Capo II 
 
                           I Dipartimenti 
 
                              Art. 31. 
 
                           Il Dipartimento 
 
    1. Il Dipartimento (a cui devono afferire almeno  cinque  docenti
di ruolo presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM)
e' la struttura che coordina l'attivita' scientifica e di ricerca dei
docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con  le  indicazioni
del Consiglio di Facolta', allo svolgimento dell'attivita' didattica. 
    2. Il Dipartimento, ferma restando  l'autonomia  scientifica  dei
singoli professori e  ricercatori  e  il  loro  diritto  ad  accedere
direttamente ai fondi per  la  ricerca  scientifica,  secondo  quanto
previsto dalle leggi vigenti, svolge le seguenti attivita': 
      a) promuovere e coordinare l'attivita' di ricerca e  culturale;
il Dipartimento inoltre predispone la documentazione  concernente  la
propria attivita' di ricerca ai fini della valutazione istituzionale; 
      b)  organizzare  e   coordinare   l'attivita'   del   personale
tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; 
      c)  gestire  i  fondi  di  dotazione  ed  ogni  altro  provento
acquisito, attraverso le strutture dell'Ateneo. 
    3. Sono organi del Dipartimento: 
      a) il direttore; 
      b) il Consiglio di Dipartimento. 
 
                              Art. 32. 
 
                    Il direttore di Dipartimento 
 
    1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca  e  presiede
il  Consiglio  di  Dipartimento,  cura  l'esecuzione  delle  relative
delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle  materie  di  cui
all'art. 31, comma 2. 
    2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su  proposta
del Consiglio di Dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima
fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del
Dipartimento dura in carica 3 anni accademici e puo' essere  rieletto
una sola volta consecutiva. 
    3. Il direttore puo' designare un vice direttore,  scelto  tra  i
professori di ruolo e i ricercatori confermati.  Il  vice  direttore,
nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore  in  tutte  le
sue funzioni in caso di impedimento o assenza. 
    4. La carica di direttore di Dipartimento  e'  incompatibile  con
quella di Preside di Facolta'. 
 
                              Art. 33. 
 
                    Il Consiglio di Dipartimento 
 
    1.  Il  Consiglio   di   Dipartimento   espleta   le   competenze
attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti  e  dal
vigente ordinamento universitario. 
    2. Il Consiglio di Dipartimento e' costituito: 
      a) dai professori di ruolo; 
      b) dai professori aggregati; 
      c) dai  ricercatori  e  dai  ricercatori  a  tempo  determinato
afferenti al Dipartimento; 
      d) dai professori a contratto per attivita' di insegnamento  di
corsi ufficiali, che partecipano al Consiglio di  Dipartimento  senza
diritto di voto. 
 
                              Capo III 
 
                         I centri di ricerca 
 
                              Art. 34. 
 
                         I centri di ricerca 
 
    1. La Libera universita' di  lingue  e  comunicazione  IULM  puo'
istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di
ricerca di Dipartimenti o gruppi di docenti in coordinamento  con  le
attivita' delle altre strutture culturali dell'Ateneo.  Il  consiglio
di amministrazione ne approva il regolamento, su proposta del  Senato
accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento. 
    2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati  con  decreto
del rettore, sentito il Senato accademico. 
 
                              Titolo V 
 
                             I SOGGETTI 
 
                               Capo I 
 
                        Il personale docente 
 
                              Art. 35. 
 
                               Docenti 
 
    1. Il ruolo dei professori universitari della Libera  universita'
di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce: 
      a) professori di prima fascia; 
      b) professori di seconda fascia. 
    2. Il ruolo organico dei professori di prima fascia e' costituito
da  un  numero  di  posti  congruo  rispetto  all'offerta   formativa
dell'Universita' e  coerente  con  l'andamento  economico-finanziario
dell'Ateneo. 
    3.  Il  ruolo  organico  dei  professori  di  seconda  fascia  e'
costituito  da  un  numero  di  posti  congruo  rispetto  all'offerta
formativa dell'Universita' e indicativamente non inferiore al  doppio
di quelli previsti per il ruolo dei  professori  di  prima  fascia  e
coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo. 
    4. Il regime di impegno dei professori puo' essere a tempo  pieno
o a tempo definito. 
    Ai  fini  della  rendicontazione  dei  progetti  di  ricerca,  la
quantificazione figurativa  delle  attivita'  annue  di  ricerca,  di
studio e di insegnamento  con  i  connessi  compiti  preparatori,  di
verifica e organizzativi, e' pari a millecinquecento ore annue per  i
professori a tempo pieno e a  settecentocinquanta  ore  annue  per  i
professori a  tempo  definito.  I  docenti  sono  tenuti  a  svolgere
attivita' di ricerca e di aggiornamento  scientifico  e  a  riservare
annualmente a compiti didattici e di servizi agli  studenti,  inclusi
l'orientamento e  il  tutorato,  nonche'  ad  attivita'  di  verifica
dell'apprendimento (esami di profitto  e  di  laurea),  non  meno  di
trecentocinquanta ore  in  regime  di  tempo  pieno  e  non  meno  di
duecentocinquanta ore in regime di tempo definito. 
    5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire al  funzionamento
dell'Universita' partecipando  agli  organi  collegiali  e  assumendo
funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di  Governo,
secondo quanto previsto dalle norme di legge  vigenti.  Essi  debbono
inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario. 
    6. I professori  di  prima  fascia,  ove  ricorrano  i  requisiti
previsti dal regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592,  all'atto  del
collocamento a riposo possono essere nominati professori emeriti  con
decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   previa
delibera del Senato accademico. I professori emeriti, secondo  quanto
previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, restano afferenti
alla Facolta' presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio.
Ai  professori  emeriti   non   competono   particolari   prerogative
accademiche. 
 
                              Art. 36. 
 
                     Stato giuridico dei docenti 
 
    1.  Per  l'assunzione,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico  dei  professori  di  ruolo  saranno  osservate  le   norme
legislative e regolamentari vigenti in materia per  i  professori  di
ruolo delle universita' dello Stato. 
    2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
    3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini  del  trattamento
di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  INPS
ex INPDAP. 
    4.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si applicano  le  norme  previste  dalla  legge  n.
243/1991, ed eventuali successive modificazioni  ed  integrazioni,  a
decorrere dal 22 agosto 1991. 
    5. In caso di trasferimento alla Libera universita' di  lingue  e
comunicazione IULM di  professori  di  ruolo  appartenenti  ad  altre
universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in
materia per i professori delle universita' statali. 
 
                              Art. 37. 
 
                      Ricercatori universitari 
 
    1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a  tempo  indeterminato
e' posto ad esaurimento. 
    2. Il regime di impegno dei ricercatori puo' essere a tempo pieno
o a tempo definito. Ai fini della  rendicontazione  dei  progetti  di
ricerca, la  quantificazione  figurativa  delle  attivita'  annue  di
ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento  con  i  connessi   compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a  millecinquecento
ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a settecentocinquanta ore
annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori sono tenuti a
svolgere attivita' di ricerca e  di  aggiornamento  scientifico  e  a
riservare  annualmente  a  compiti  di  didattica  integrativa  e  di
servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche'
ad attivita' di verifica dell'apprendimento (esami di profitto  e  di
laurea), fino a un massimo di  trecentocinquanta  ore  in  regime  di
tempo pieno e fino a un massimo di duecento ore in  regime  di  tempo
definito. 
    3.  I  ricercatori  sono  altresi'  tenuti   a   contribuire   al
funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali  e
assumendo funzioni organizzative. 
    4. Per  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  dei
ricercatori, saranno osservate, fino ad  esaurimento  del  ruolo,  le
norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in   materia   per   i
ricercatori delle universita' dello Stato. 
    5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
    6. I ricercatori  sono  iscritti,  ai  fini  del  trattamento  di
previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale  INPS  ex
INPDAP. 
    7.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si applicano  le  norme  previste  dalla  legge  n.
243/1991, ed eventuali successive modificazioni  ed  integrazioni,  a
decorrere dal 22 agosto 1991. 
    8. In caso di trasferimento alla Libera universita' di  lingue  e
comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad  altre  universita'
non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per
i ricercatori delle universita' statali. 
 
                              Art. 38. 
 
                        Professori aggregati 
 
    1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni
di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19  novembre  1990,
n. 241  e  successive  modificazioni,  sono  affidati,  con  il  loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento  e  trattamento
giuridico ed economico, corsi e  moduli  curriculari  compatibilmente
con  la  programmazione  didattica  definita  dai  competenti  organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di  Professore  aggregato
per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. 
    Il  titolo  e'  conservato  altresi'  nei  periodi   di   congedo
straordinario per motivi di studio  di  cui  il  ricercatore  fruisce
nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali  corsi
e moduli. 
    Il valersi del  titolo  di  professore  aggregato  e'  consentito
unicamente per finalita' connesse alla didattica e  alla  ricerca  e,
piu' in generale, per finalita' strettamente connesse agli  obiettivi
istituzionali dell'Ateneo. 
 
                              Art. 39. 
 
                   Ricercatori a tempo determinato 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,
l'Universita',  nell'ambito  delle   risorse   disponibili   per   la
programmazione,  previo  espletamento  di  procedure   pubbliche   di
selezione disciplinate con  proprio  Regolamento,  nel  rispetto  dei
principi  enunciati  dalla  Carta  europea   dei   ricercatori,   che
assicurino la pubblicita' degli atti,  puo'  stipulare  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in  possesso  del
titolo di dott. di ricerca o  equivalente,  conseguito  in  Italia  o
all'estero  nonche'  di  ulteriori  requisiti  definiti  dal   citato
Regolamento interno di Ateneo. 
    2. I contratti possono avere le seguenti tipologie: 
      a) contratti junior di durata  triennale  prorogabili  per  due
anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle  attivita'
didattiche e di ricerca svolte; 
      b) contratti senior: nei sei mesi che precedono la  conclusione
del contratto junior, eventualmente prorogato, il  Senato  accademico
accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale  conferimento
di un contratto di cui alla lettera b) dell'art  24,  comma  3  della
legge 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile. 
    Tale tipologia di contratto puo' essere conferita a: 
      soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla  lettera
a) (junior) della durata di tre  anni,  eventualmente  rinnovati  per
altri due; 
      soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni  di  contratti
stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005. 
    3. I contratti di cui al comma 2, lettera a) possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito.  I  contratti  di  cui  al
comma 2, lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo
pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio  agli  studenti  e'
pari a trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e  di
duecento ore annue per il regime di tempo definito. 
    4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e
subordinatamente alle esigenze didattiche dell'Ateneo, nel terzo anno
di contratto di cui al comma 2, lettera b) e'  facolta'  dell'Ateneo,
valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro  e
secondo modalita' disciplinate da  apposito  Regolamento  di  Ateneo,
l'attivita' del titolare del contratto stesso, che  abbia  conseguito
l'abilitazione scientifica ai  sensi  dell'art.  16  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di
professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera e) della
citata Legge. In caso di esito positivo della  valutazione,  e  fatte
salve le condizioni di  cui  sopra,  il  titolare  del  contratto  e'
inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura e' data
pubblicita' sul Portale dell'Ateneo. 
    5. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, versera'
i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale INPS ex INPDAP. 
 
                               Art 40. 
 
                         Docenti a contratto 
 
    1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM,  per  lo
svolgimento di attivita' di insegnamento di corsi  integrativi,  puo'
stipulare contratti di  diritto  privato  della  durata  di  un  anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque
anni, con soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
professionali  italiani  e  stranieri  per  l'attivazione  di   corsi
integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell'art. 23 della legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
    2.  Nei  casi  in  cui  gli  insegnamenti  inseriti  nell'offerta
formativa dei  corsi  di  laurea  e  laurea  magistrale  non  trovino
copertura  mediante  le  procedure  per  l'attribuzione  di   compiti
didattici istituzionali, ovvero mediante  affidamento  a  docenti,  a
ricercatori e  a  ricercatori  a  tempo  determinato  dell'Ateneo,  o
mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo
determinato esterni all'Ateneo, la Libera  universita'  di  lingue  e
comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato  della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, con  soggetti
esterni  all'Universita',   in   possesso   di   adeguati   requisiti
scientifici  e/o   professionali,   professori   e   ricercatori   in
quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 23, comma 1  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
                               Capo II 
 
Il    direttore    generale    -    Il    personale    dirigente    e
                       tecnico-amministrativo 
 
                               Art 41. 
 
                        Il direttore generale 
 
    1. Il direttore generale, scelto tra dirigenti pubblici e privati
interni o esterni all'Universita' con provata esperienza  pluriennale
nelle funzioni dirigenziali, svolge le seguenti funzioni: 
      a) coopera con il consiglio di amministrazione e con il rettore
nel  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dagli  organi   di
Governo; 
      b)  sovrintende  a  tutte  le  aree  nelle  quali  si  sviluppa
l'attivita'  dell'Universita',  nonche'  a   quella   del   personale
dipendente, dei servizi amministrativi e contabili  dell'Universita',
nonche'  alla  gestione  del  personale   tecnico-amministrativo   in
conformita'  alle  direttive  e  alle  delibere  del   consiglio   di
amministrazione; 
      c) provvede all'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di
amministrazione  aventi  ad  oggetto  l'acquisto   di   attrezzature,
apparecchiature, arredi e servizi,  secondo  le  modalita'  e  con  i
limiti  e  procedure  indicati  nel   Regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e il controllo; 
      d) sovrintende  all'attivita'  amministrativa  e  organizzativa
della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i Presidi di Facolta'; 
      e) sovrintende al  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   il
controllo; 
      f) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. 
 
                              Art. 42. 
 
           Il personale dirigente e tecnico-amministrativo 
 
    1. Il consiglio di amministrazione della  Libera  universita'  di
lingue  e  comunicazione  IULM  definisce  la  pianta  organica   del
personale   dirigente   e   tecnico-amministrativo   necessario    al
perseguimento dei fini istituzionali. 
    2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli  uffici
e dei servizi cui e' preposto. 
    3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei
servizi dell'Universita' ai  quali  e'  assegnato  ed  e'  tenuto  ad
assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento. 
    4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla
gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze  negli
organismi collegiali, ove previsto dal presente Statuto. 
    5.  Ad  esso   viene   garantito   il   periodico   aggiornamento
professionale  necessario   all'espletamento   dei   propri   compiti
istituzionali. 
    6. Per quanto concerne la disciplina dello stato  giuridico,  del
trattamento economico e delle modalita' di assunzione,  si  applicano
le  norme  contenute  nel   contratto   di   lavoro   del   personale
tecnico-amministrativo  della  Libera   universita'   di   lingue   e
comunicazione IULM stipulato dal consiglio di amministrazione con  le
rappresentanze sindacali. 
    7.  Al  personale  tecnico-amministrativo  vengono  applicate  le
vigenti  norme  di  legge  in  materia   di   assicurazioni   sociali
obbligatorie e di assistenza sanitaria. 
 
                              Capo III 
 
                            Gli studenti 
 
                              Art. 43. 
 
                            Gli studenti 
 
    1.  Sono  studenti  della  Libera   universita'   di   lingue   e
comunicazione IULM coloro  che  risultano  regolarmente  iscritti  ai
corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I  e
II livello,  di  specializzazione,  di  dottorato  di  ricerca  e  di
perfezionamento e ad ogni altra attivita' di formazione superiore. 
    2. Agli studenti viene garantito  il  diritto  di  accedere  alle
strutture universitarie per svolgere le  attivita'  connesse  con  la
loro formazione. 
    3. Al fine di consentire  un  proficuo  rapporto  tra  docenti  e
studenti  e  per  il  migliore  utilizzo  delle  strutture  e   delle
attrezzature  scientifiche,  la  Libera  universita'  di   lingue   e
comunicazione  IULM  puo'  programmare,  ove  necessario,  il  numero
massimo delle iscrizioni  ai  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale,
master universitari di I e II livello,  scuola  di  specializzazione,
dottorato  di  ricerca.  Esso  viene   fissato   dal   Consiglio   di
amministrazione, su proposta del Senato  accademico.  I  criteri,  le
modalita' di ammissione e le condizioni  per  il  mantenimento  dello
status di studente,  sono  stabiliti  dal  Regolamento  didattico  di
Ateneo. 
    4.  Gli  studenti  partecipano  alla  gestione   dell'Universita'
attraverso le proprie  rappresentanze  negli  organi  collegiali  ove
previsto dal presente Statuto. 
    5. Gli studenti godono dei  servizi  e  dell'assistenza  previsti
dalla Libera universita' di lingue e comunicazione IULM e dagli  enti
preposti a  garantire  il  diritto  allo  studio,  nei  limiti  delle
disponibilita' e delle finalita' previste. 
    6.  Gli  studenti  sono   tenuti   a   contribuire   all'ordinato
funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli
organi collegiali e  alla  piena  valorizzazione  delle  opportunita'
culturali loro offerte. 
    7. L'eventuale azione disciplinare e' svolta secondo  l'art.  15,
comma 3, lettera e). 
 
                              Art. 44. 
 
                           Altri soggetti 
 
    1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano  a
programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati  che
svolgano  attivita'  di  tirocinio,  i  partecipanti  ai   corsi   di
aggiornamento,   perfezionamento   e   Master    non    universitari,
limitatamente al  loro  periodo  di  permanenza  e  formazione,  sono
equiparati agli studenti  iscritti,  con  esclusione  dall'elettorato
attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli  organi
accademici. 
    2. I soggetti che frequentano la Libera universita' di  lingue  e
comunicazione IULM  per  attivita'  di  formazione,  aggiornamento  e
perfezionamento possono fruire dei servizi previsti  dall'Universita'
in quanto necessari ad assicurare la  presenza  e  la  partecipazione
finalizzata al conseguimento della loro formazione. 
 
                              Titolo VI 
 
                       ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
                              Art. 45. 
 
                          Facolta' attivate 
 
    1. La Libera  universita'  di  lingue  e  comunicazione  IULM  e'
articolata in Facolta' che sono determinate dal Regolamento didattico
di  Ateneo  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  e  modulari
dell'offerta formativa. 
    2. Le  modifiche  del  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e  dei
Regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera
del Senato accademico e approvazione del consiglio di amministrazione
per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore. 
    3. Gli ordinamenti degli  studi  delle  Facolta',  dei  corsi  di
laurea, di laurea magistrale  e  delle  scuole  di  specializzazione,
attivati presso la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM,
sono determinati dal Regolamento didattico di Ateneo. 
 
                              Art. 46. 
 
                     Altre attivita' didattiche 
 
    1. La Libera universita' di  lingue  e  comunicazione  IULM  puo'
organizzare e promuovere: 
      a)  corsi  di  formazione  post-lauream  (master)  e  corsi  di
formazione  di  breve  durata,  regolati  da   apposite   convenzioni
stipulate con enti pubblici e privati; 
      b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante  le
vacanze estive, o durante l'anno accademico, per  un  approfondimento
delle varie discipline impartite presso l'Universita'. Alla  fine  di
ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto
valide ad ogni effetto, purche' sostenuti dinanzi ad una  commissione
di docenti della Facolta'; 
      c) corsi per  studenti  provenienti  da  universita'  straniere
mediante la stipula di apposite convenzioni,  anche  con  istituzioni
pubbliche  e  private;  corsi  in  collaborazione   con   universita'
straniere che abbiano come esito il doppio diploma  riconosciuto  dai
Paesi di appartenenza; 
      d) corsi e attivita' di cui all'art. 6 della legge 19  novembre
1990, n. 341; 
      e)  corsi  a  distanza,  avvalendosi  di  tutte  le  tecnologie
innovative disponibili, anche con forme di sperimentazione; 
      f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o  enti
convenzionati, pubblici e privati; 
      g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo
tutto  l'arco  della  vita,  operando  anche   attraverso   strutture
specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie,  in  modo
autonomo o congiuntamente all'Ateneo. 
    2. Tutte le predette iniziative sono deliberate dal consiglio  di
amministrazione su proposta del  Senato  accademico  cui  compete  il
controllo scientifico che potra' essere  garantito  anche  attraverso
uno o piu' comitati scientifici presieduti da un professore ordinario
dell'Universita' IULM. 
 
                              Art. 47. 
 
                        Attivita' di tutorato 
 
    1.  La  Libera  universita'  di  lingue  e   comunicazione   IULM
istituisce con proprio Regolamento il tutorato, al fine di  orientare
e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi. 
    2. Il  Regolamento  per  il  tutorato  e'  approvato  dal  Senato
accademico, sentiti i Consigli di Facolta', e  stabilisce  che  siano
attivati servizi di tutorato finalizzati ad  assistere  gli  studenti
anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per
ogni corso di studi possono essere  costituite  apposite  commissioni
composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di  specifici
compiti di tutorato. 
 
                             Titolo VII 
 
                   COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
                              Art. 48. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge  e
dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione
ed  in  particolare  sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e  sul  suo  concreto
funzionamento. Il consiglio di amministrazione puo'  anche  avvalersi
per la certificazione del  bilancio  di  una  societa'  di  revisione
legale abilitata a esercitare la  revisione  legale  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  e
iscritta nel registro istituito ai sensi dell'art.  2,  comma  1  del
decreto medesimo. 
    2. Il Collegio dei revisori dei conti e' cosi' composto: 
      a)   da   un   rappresentante   individuato    dal    Ministero
dell'universita' e della  ricerca  con  funzioni  di  Presidente  tra
dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero; 
      b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal
consiglio di amministrazione, scelti tra persone  dotate  di  elevate
capacita'  tecnico-professionali  nel  settore   dell'amministrazione
finanziaria e contabile.  Tutti  i  componenti  membri  del  Collegio
devono essere iscritti nel registro dei revisori  Legali,  durano  in
carica un triennio e sono rinnovabili. 
 
                             Titolo VIII 
 
                      FONDAZIONI UNIVERSITARIE 
 
                              Art. 49. 
 
                      Fondazioni universitarie 
 
    1. Allo scopo di coadiuvare l'Universita' nello svolgimento della
sua   missione   di   sviluppo   della   cultura,   della    ricerca,
dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione  continua  e
manageriale, la Libera universita' di  lingue  e  comunicazione  IULM
puo' avvalersi della Fondazione  universitaria,  avente  personalita'
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua
le  attivita'  e  le  risorse  che  possono  essere  conferite   alla
Fondazione, secondo  il  criterio  di  strumentalita'  rispetto  alle
funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Universita'. 
 
                              Titolo IX 
 
                     NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
                              Art. 50. 
 
     Disposizioni riguardanti gli organi di Governo dell'Ateneo 
 
    1. La  composizione  attuale  del  consiglio  di  amministrazione
rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato. 
 
                              Art. 51. 
 
Utilizzo delle risorse  -  Devoluzione  del  patrimonio  in  caso  di
                            scioglimento 
 
    1. E' fatto divieto di  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale  durante
la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente  Statuto
nonche' ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per  legge,  ovvero
siano  effettuate  a  favore  di  enti  che  per  legge,  statuto   o
regolamento,  fanno  parte  della  Libera  universita'  di  lingue  e
comunicazione IULM  e  svolgono  la  stessa  attivita'  ovvero  altre
attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste  dalla
normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attivita'
istituzionali dell'ente. 
    2. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi  di  gestione
esclusivamente  per  lo  sviluppo  delle  attivita'   funzionali   al
perseguimento delle finalita' istituzionali. 
    3. In caso di scioglimento per  qualunque  causa,  il  patrimonio
della  Libera  universita'  di  lingue  e  comunicazione  IULM  sara'
devoluto  ad  altro  ente  non  commerciale  che  svolga   un'analoga
attivita' istituzionale, salvo  diversa  destinazione  imposta  dalla
legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sara'
rimessa al consiglio di amministrazione sentito il parere del  Senato
accademico e, nell'impossibilita' del medesimo, ai liquidatori. 
 
                              Art. 52. 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
    1. Il presente Statuto entra in vigore quindici  giorni  dopo  la
pubblicazione del decreto del  rettore  di  modifica  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. Per garantire continuita' e regolarita' di  svolgimento  delle
attivita' della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM,  i
componenti  del  consiglio  di   amministrazione,   il   rettore,   i
pro-rettori, i presidi di Facolta', i rappresentanti  degli  studenti
eletti nei diversi organismi,  cessano  dalla  carica  alla  scadenza
naturale del loro mandato. 
    Il rettore emerito,  gia'  nominato,  mantiene  il  titolo  e  le
prerogative acquisite all'atto della nomina.