Art. 26. Dipartimento 1. L'Universita' si articola in dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, delle attivita' rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonche' al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione. 2. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo. E' possibile derogare a tale limite, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, per i dipartimenti della sede ionica e di altre sedi decentrate. I professori e i ricercatori sono incardinati in un dipartimento. La sede di servizio e' prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. 3. L'attivazione di un dipartimento, proposta dai docenti interessati, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo. 4. La mobilita' dei docenti tra dipartimenti e' disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo. 5. Il Dipartimento e' disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di legge. 6. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purche' cio' non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni costituite in differenti dipartimenti possono cooperare per finalita' di ricerca e per lo svolgimento di attivita' di servizio rivolte anche all'esterno, previo apposito accordo tra i dipartimenti interessati. Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. Le modalita' di costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi. 7. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua facolta' di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale. 8. Il Dipartimento organizza e gestisce autonomamente le attivita' didattiche dei corsi di laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico quando ne soddisfi i requisiti necessari di docenza, ai sensi della normativa vigente. In tal caso cumula le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, anche ove afferisca ad una scuola. Il Dipartimento, eventualmente con il coordinamento di una scuola, organizza e gestisce le attivita' didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, delle Scuole di specializzazione, dei master, dei Corsi di perfezionamento. 9. In particolare il Dipartimento: a) organizza le attivita' di ricerca ed e' responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi; b) organizza le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un docente quale responsabile; c) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, acquisito il parere della/e Scuola cui eventualmente afferisce e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori: I. richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti; II. richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti; d) previo parere della/e scuola cui eventualmente afferisce, provvede all'assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unita' di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti; e) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia; f) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori; g) puo' formulare proposte ed esprimere parere, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di Corsi di studio; h) propone al Senato accademico il piano dell'offerta formativa; i) delibera, previo parere della scuola, sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti; j) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. 10. Il Dipartimento avanza al Consiglio di amministrazione richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al conseguimento dei propri obiettivi. 11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare e organizzativa, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; adotta un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il regolamento e' approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli studi, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio/classe/interclasse e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. 13. Il Dipartimento provvede, altresi', ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio. 14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei docenti ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti. 15. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso e' assegnato funzionalmente personale tecnico-amministrativo adeguato alle attivita' di ricerca e di didattica previste. Il personale tecnico amministrativo e' assegnato dal direttore generale, sentito il direttore di Dipartimento ed il Coordinatore amministrativo gestionale (CoA). 16. Al Dipartimento e' assegnato dal direttore generale, con incarico rinnovabile, un Coordinatore amministrativo (CoA) che collabora con il direttore del Dipartimento al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura. 17. Al coordinatore amministrativo e' attribuita, in attuazione delle direttive degli organi di Governo, della direzione generale, dei direttori di Dipartimento e dei dirigenti, la gestione e organizzazione delle Unita' operative, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo del Dipartimento. Il Coordinatore amministrativo e' responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio, della gestione economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa del Dipartimento, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto o dalla normativa regolamentare, al direttore di Dipartimento.