(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                           Corsi di studio 
 
    1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i corsi di studio
attivati presso l'Universita'; a ciascun corso di studio  corrisponde
un curriculum  diretto  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio
legalmente riconosciuto, all'interno di  una  determinata  Classe  di
laurea, laurea magistrale e a ciclo unico. 
    2. Ogni corso di studio, fatta salva la specificita' della Scuola
di  medicina  di  cui  al  successivo  art.  31,  afferisce   ad   un
Dipartimento individuato, di  norma,  in  quello  responsabile  della
prevalenza degli insegnamenti  del  corso  stesso,  relativamente  ai
crediti formativi di base e caratterizzanti. 
    E' ammessa la possibilita' di prevedere un'afferenza del  singolo
corso di studio anche a piu' dipartimenti,  tra  cui  viene  comunque
individuato uno di riferimento e quelli associati, nel  caso  in  cui
gli stessi concorrano con i propri  docenti  in  misura  rilevante  e
significativa agli insegnamenti del corso di studio,  secondo  quanto
stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo. 
    3. Sono organi dei corsi di studio: 
      a) il coordinatore del corso di studio; 
      b)  il  Consiglio  di  corso  di  studio  o  il  Consiglio   di
classe/interclasse; 
      c) la Giunta. 
    4.  Il  coordinatore  presiede  e   convoca   il   Consiglio   di
corso/classe/interclasse e la Giunta; e' eletto dal Consiglio, tra  i
professori di ruolo a tempo pieno componenti  il  Consiglio,  secondo
modalita' stabilite dal  Regolamento  generale  di  Ateneo;  dura  in
carica quattro anni accademici ed  e'  rieleggibile  consecutivamente
una sola volta. 
    Il coordinatore e' componente del Consiglio della scuola  cui  il
corso di studio/classe/interclasse pertiene,  nei  limiti  di  quanto
disposto dall'art. 30, comma 5. 
    5. Il Consiglio di corso di studio si  costituisce  solo  se  non
c'e' la possibilita' di costituire  il  Consiglio  di  classe  ed  il
Consiglio di classe solo se non c'e' la possibilita' di costituire il
Consiglio di interclasse. 
    6. Il Consiglio e' composto: 
      a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati
compiti didattici nel corso; 
      b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilita' di
un corso ufficiale; 
      c) da una rappresentanza degli studenti non  inferiore  al  15%
dei componenti dell'Organo, eletta con  le  modalita'  stabilite  nel
Regolamento generale di Ateneo,  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. 
    7.  Ciascun  docente  e'  titolare  dell'elettorato  attivo   per
l'elezione degli organi di cui al comma 3, lettere a) e c) e concorre
alla determinazione del numero  legale  nel  Consiglio  di  corso  di
studio  per  il  quale  opta.  Il  Regolamento  generale  di   Ateneo
stabilisce le modalita' della partecipazione di  detti  docenti  agli
altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalita' si applicano
ai professori a contratto e agli studenti. 
    8.  Il  Consiglio  formula  alla  struttura  competente  proposte
relative al piano  di  studi  e  all'organizzazione  delle  attivita'
connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attivita'  formative
del corso di studio/classe/interclasse e di  tutte  le  attivita'  ad
esse correlate. 
    Inoltre, il Consiglio puo' proporre, con la maggioranza di almeno
due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita'
stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia
al coordinatore del corso di studio, non prima  che  siano  trascorsi
due anni dall'inizio del mandato. 
    9.  La  Giunta  e'  costituita  dal  Coordinatore  del  corso  di
studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e  due
studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio  stesso
secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e  nel
rispetto del principio della parita' di genere. 
    10. La Giunta: 
      a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di
studio presentate dagli studenti; 
      b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi
presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari; 
      c) formula alla struttura competente proposte organizzative  in
ordine all'orario delle lezioni e alle altre attivita' didattiche; 
      d) formula  pareri  sulla  effettiva  coerenza  fra  i  crediti
assegnati alle varie attivita' formative e  gli  specifici  obiettivi
formativi programmati; 
      e)  esercita  le  altre  attivita'  definite  nel   Regolamento
didattico del Corso di studio/classe/interclasse.