Art. 30. Scuole 1. Le scuole sono strutture con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o piu' dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento. Il numero complessivo delle Scuole, proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, anche in relazione alla sua tipologia scientifico-disciplinare, non puo' essere superiore a dodici. 2. Le scuole sono attivate con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico formulata a seguito delle proposte dei dipartimenti interessati. La proposta di attivazione deve contenere l'indicazione delle attivita' formative e dei servizi comuni dei Dipartimenti afferenti su cui la Scuola esercita la funzione di coordinamento e razionalizzazione. Ciascun dipartimento puo' chiedere l'attivazione di una sola scuola e puo' aderire soltanto ad un'altra scuola. Il Regolamento didattico di Ateneo individua la soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per aderire ad una scuola, con riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti costituenti la scuola. 3. Sono organi della scuola: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) la Commissione paritetica docenti-studenti. 4. Il Presidente e' eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla scuola, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta. 5. Il Consiglio della scuola e' costituito: a) dai direttori dei dipartimenti afferenti; b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei dipartimenti afferenti, cosi' costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla scuola, scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i coordinatori di corso di studio/classe/interclasse dei dipartimenti afferenti sulle cui attivita' la Scuola esercita il coordinamento e i coordinatori di dottorato, ove il dipartimento lo ritenga opportuno; c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo, eletta con le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parita' di genere. Alle riunioni del Consiglio della scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei dipartimenti che costituiscono la scuola. 6. Il Consiglio della scuola: a) svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti afferenti, in relazione alle attivita' formative e ai servizi comuni; b) puo' formulare proposte ed esprimere parere al Senato accademico, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, valutata la disponibilita' delle risorse necessarie; c) limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unita' di ricercatore a tempo determinato; d) esprime parere in ordine al piano dell'offerta formativa proposto dai dipartimenti; e) coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame; f) formula a dipartimenti non afferenti: I. richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei dipartimenti afferenti; II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti della scuola; g) esprime parere ai dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico; h) esprime parere ai dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti; i) organizza le attivita' di orientamento e di tutorato; j) contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa; k) contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; l) verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio; m) formula proposte e/o richieste ai dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimento delle attivita' didattiche; n) coordina gli spazi e i tempi dell'attivita' didattica (orario, aule, ...); o) coordina le attivita' collaterali all'attivita' didattica principale (calendario esami, tesi); p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualita' delle attivita' didattiche; q) puo' proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Presidente della scuola, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato; r) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti. 7. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.