(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                               Scuole 
 
    1. Le scuole sono  strutture  con  funzioni  di  coordinamento  e
razionalizzazione delle attivita' formative e di gestione dei servizi
comuni e di raccordo tra due o piu' dipartimenti per le  esigenze  di
razionalizzazione, gestione  e  supporto  dell'offerta  formativa  di
riferimento. Il numero complessivo delle Scuole,  proporzionale  alle
dimensioni  dell'Ateneo,  anche  in  relazione  alla  sua   tipologia
scientifico-disciplinare, non puo' essere superiore a dodici. 
    2.  Le  scuole  sono  attivate  con  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione su proposta del Senato accademico formulata a seguito
delle  proposte  dei  dipartimenti  interessati.   La   proposta   di
attivazione deve contenere l'indicazione delle attivita' formative  e
dei servizi comuni  dei  Dipartimenti  afferenti  su  cui  la  Scuola
esercita la funzione di coordinamento e razionalizzazione. 
    Ciascun dipartimento puo'  chiedere  l'attivazione  di  una  sola
scuola e puo' aderire soltanto ad  un'altra  scuola.  Il  Regolamento
didattico di Ateneo individua la  soglia  minima  e  congrua  che  un
Dipartimento  deve  assicurare  per  aderire  ad  una   scuola,   con
riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei  corsi
di studio afferenti ai dipartimenti costituenti la scuola. 
    3. Sono organi della scuola: 
      a) il Presidente; 
      b) il Consiglio; 
      c) la Commissione paritetica docenti-studenti. 
    4. Il Presidente e' eletto dai componenti  del  Consiglio  tra  i
professori di ruolo di prima fascia dei Dipartimenti  afferenti  alla
scuola, secondo  modalita'  stabilite  dal  Regolamento  generale  di
Ateneo; dura in carica tre  anni  accademici,  rinnovabili  una  sola
volta. 
    5. Il Consiglio della scuola e' costituito: 
      a) dai direttori dei dipartimenti afferenti; 
      b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al  10%
del totale dei  componenti  di  tutti  i  Consigli  dei  dipartimenti
afferenti,  cosi'  costituita:  tre  docenti  per  ogni  Dipartimento
afferente  alla  scuola,   scelti,   uno   per   categoria,   tra   i
rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i  rimanenti
scelti fra i coordinatori di corso di  studio/classe/interclasse  dei
dipartimenti afferenti sulle cui  attivita'  la  Scuola  esercita  il
coordinamento e i coordinatori di dottorato, ove il  dipartimento  lo
ritenga opportuno; 
      c) da  una  rappresentanza  degli  studenti  pari  al  15%  dei
componenti  dell'organo,  eletta  con  le  modalita'  stabilite   nel
Regolamento generale di Ateneo,  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di genere. 
    Alle riunioni del  Consiglio  della  scuola  partecipa  con  voto
consultivo       il        rappresentante        del        personale
tecnico-amministrativo/collaboratori  ed  esperti  linguistici  nella
Giunta di ciascuno dei dipartimenti che costituiscono la scuola. 
    6. Il Consiglio della scuola: 
      a)  svolge  funzioni  di  coordinamento  tra   i   dipartimenti
afferenti, in relazione alle attivita' formative e ai servizi comuni; 
      b) puo'  formulare  proposte  ed  esprimere  parere  al  Senato
accademico, per quanto  di  competenza,  in  ordine  all'istituzione,
attivazione, disattivazione, soppressione e  modifica  dei  Corsi  di
studio, valutata la disponibilita' delle risorse necessarie; 
      c)  limitatamente  agli  aspetti  di   competenza,   rende   ai
dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle  richieste  di  nuovi
posti in organico di professore di ruolo e  di  ricercatori  a  tempo
determinato di settori ad essi afferenti  e  sulle  assegnazioni  dei
posti di professore di ruolo e delle unita' di  ricercatore  a  tempo
determinato; 
      d) esprime parere in ordine  al  piano  dell'offerta  formativa
proposto dai dipartimenti; 
      e) coordina la programmazione didattica annuale e la  copertura
degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma  l'attribuzione
dei compiti didattici ai professori e ricercatori  sulla  base  delle
decisioni adottate dai dipartimenti afferenti e,  eventualmente,  con
delibera motivata, ne chiede il riesame; 
      f) formula a dipartimenti non afferenti: 
        I. richieste di  docenza  per  insegnamenti  di  settori  non
presenti o non adeguatamente coperti nei dipartimenti afferenti; 
        II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento  dei
requisiti  minimi  di  docenza  dei  corsi  di  studio  afferenti  ai
dipartimenti della scuola; 
      g) esprime parere ai dipartimenti afferenti sulle  proposte  di
modifica   del   Regolamento   didattico   di   Ateneo    concernenti
l'ordinamento didattico; 
      h) esprime parere ai dipartimenti sulle  richieste  di  congedi
per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti; 
      i) organizza le attivita' di orientamento e di tutorato; 
      j)   contribuisce   a    promuovere    l'internazionalizzazione
dell'offerta formativa; 
      k)  contribuisce  a  promuovere  le  misure  volte  a  favorire
l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; 
      l)   verifica   la   sussistenza   dei   requisiti   necessari,
quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio; 
      m) formula proposte e/o richieste ai  dipartimenti  interessati
in ordine all'assegnazione di  spazi,  mezzi,  attrezzature  ritenuti
indispensabili  per  un  migliore  ed  efficace   svolgimento   delle
attivita' didattiche; 
      n) coordina  gli  spazi  e  i  tempi  dell'attivita'  didattica
(orario, aule, ...); 
      o) coordina le attivita'  collaterali  all'attivita'  didattica
principale (calendario esami, tesi); 
      p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualita' delle
attivita' didattiche; 
      q) puo' proporre, con la maggioranza di almeno  due  terzi  dei
suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite nel
Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Presidente
della scuola, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio  del
mandato; 
      r) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla  legge,  dallo
statuto,  dal  Regolamento  didattico  di  Ateneo   e   dagli   altri
regolamenti. 
    7. La composizione  e  i  compiti  della  Commissione  paritetica
docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.