(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                          Centri di ricerca 
 
    1. Per fornire supporto ad attivita' di  ricerca  di  particolare
rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata
pluriennale che coinvolgano competenze di piu'  dipartimenti  o  piu'
Universita',  il  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta   dei
dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico,  puo'
costituire Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca,
Centri di eccellenza  e  Centri  didattici  sperimentali,  ovvero  le
strutture  di  rilevante  interesse  comune  finalizzate  a   fornire
supporto alla ricerca e alla didattica  e  che  costituiscano  valore
aggiunto per l'Universita'. 
    2.  I  Centri  interdipartimentali  di  ricerca  possono   essere
costituiti per la realizzazione di attivita' di  ricerca  connesse  a
progetti di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non  meno
di quindici docenti. Ciascun docente puo' aderire a non piu'  di  tre
centri. 
    3. Partecipano  all'attivita'  dei  Centri  docenti  e  personale
tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai dipartimenti o agli
Atenei interessati. 
    4. Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri dovranno
essere  prioritariamente   garantite   dai   dipartimenti   o   dalle
Universita' che ne hanno promosso la costituzione. 
    5. La gestione e' affidata al Dipartimento  a  cui  afferisce  il
coordinatore del centro. 
    6. Con apposito regolamento sono definiti i criteri  di  adesione
ai  centri  e  sono  dettate   le   norme   sull'organizzazione,   il
funzionamento e la disattivazione degli stessi.