Art. 33. Centri di ricerca 1. Per fornire supporto ad attivita' di ricerca di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di piu' dipartimenti o piu' Universita', il Consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, puo' costituire Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca, Centri di eccellenza e Centri didattici sperimentali, ovvero le strutture di rilevante interesse comune finalizzate a fornire supporto alla ricerca e alla didattica e che costituiscano valore aggiunto per l'Universita'. 2. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attivita' di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti. Ciascun docente puo' aderire a non piu' di tre centri. 3. Partecipano all'attivita' dei Centri docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai dipartimenti o agli Atenei interessati. 4. Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle Universita' che ne hanno promosso la costituzione. 5. La gestione e' affidata al Dipartimento a cui afferisce il coordinatore del centro. 6. Con apposito regolamento sono definiti i criteri di adesione ai centri e sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.