Art. 45. Dirigenti 1. L'Amministrazione centrale e' suddivisa in direzioni, individuate dal direttore generale, previa intesa con il Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. Ogni direzione e' diretta da un dirigente. 2. La qualifica di dirigente si consegue secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono disciplinati dalla legislazione vigente, nonche' dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria nel tempo vigente. 4. Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore generale, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 5. Essi sono responsabili dell'attivita' amministrativa della struttura diretta, della gestione e dei relativi risultati. 6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale; b) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti e della relativa gestione ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi; c) nell'ambito dei poteri e limiti di spesa stabiliti dal direttore generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici da essi diretti; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' delle strutture di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi; e) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del direttore generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti; f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle proprie direzioni anche al fine di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle stesse da parte dei dipendenti delle strutture cui sono preposti; g) effettuano la valutazione del personale assegnato alle proprie direzioni, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e di carriera, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti; h) svolgono tutti i compiti ad essi delegati dal direttore generale. 7. Nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate di particolare complessita', per numero di studenti, strutture, risorse umane, finanziarie e materiali, l'attivita' di direzione e coordinamento e' affidata ad un dirigente. 8. I dirigenti che, a norma del vigente C.C.N.L., svolgono attivita' professionale, per la quale e' richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualita' di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.