Art. 53. Disposizioni transitorie e finali 1. In fase di prima applicazione del presente statuto, al fine di consentire la riorganizzazione delle strutture dipartimentali secondo quanto previsto nel successivo comma 2, e' rideterminata in quattro anni la durata del mandato in corso: a) dei componenti del Senato accademico di cui all'art. 9, comma 4, lettere b), c) ed f); b) dei direttori di Dipartimento e dei Coordinatori dei corsi di studio. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato, sono considerati i periodi gia' espletati, nel medesimo organo, alla data di entrata in vigore del presente statuto. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, con procedure semplificate stabilite con apposito regolamento, i dipartimenti gia' costituiti possono avanzare proposte di riorganizzazione della propria composizione; restano ferme le afferenze dei docenti presso le sedi per le quali sono state impegnate risorse sottoposte a vincoli di destinazione sulla base di decisioni degli organi di Ateneo o in forza di apposite convenzioni. All'esito di tale riorganizzazione, l'eventuale cambiamento dell'afferenza dei docenti ai dipartimenti non deve pregiudicare la continuita' delle attivita' didattiche; a tal fine, almeno sino al completamento del relativo ciclo di studi, e fatte salve le eccezioni che garantiscano altrimenti la continuita' didattica, ogni docente assolve al proprio carico didattico prioritariamente nei Corsi di laurea presso i quali gia' svolgeva compiti didattici, anche con specifico riferimento alla sede di svolgimento degli stessi.