(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. In fase di prima applicazione del presente statuto, al fine di
consentire la riorganizzazione delle strutture dipartimentali secondo
quanto previsto nel successivo comma 2, e' rideterminata  in  quattro
anni la durata del mandato in corso: 
      a) dei componenti del Senato  accademico  di  cui  all'art.  9,
comma 4, lettere b), c) ed f); 
      b) dei direttori di Dipartimento e dei Coordinatori  dei  corsi
di studio. 
    Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  sui  limiti  di
mandato, sono considerati i  periodi  gia'  espletati,  nel  medesimo
organo, alla data di entrata in vigore del presente statuto. 
    2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
statuto,  con   procedure   semplificate   stabilite   con   apposito
regolamento, i dipartimenti gia' costituiti possono avanzare proposte
di riorganizzazione della  propria  composizione;  restano  ferme  le
afferenze dei  docenti  presso  le  sedi  per  le  quali  sono  state
impegnate risorse sottoposte a vincoli di destinazione sulla base  di
decisioni degli organi di Ateneo o in forza di apposite convenzioni. 
    All'esito  di  tale  riorganizzazione,  l'eventuale   cambiamento
dell'afferenza dei docenti ai dipartimenti non deve  pregiudicare  la
continuita' delle attivita' didattiche; a tal fine,  almeno  sino  al
completamento del relativo ciclo di studi, e fatte salve le eccezioni
che garantiscano altrimenti la continuita'  didattica,  ogni  docente
assolve al proprio carico didattico  prioritariamente  nei  Corsi  di
laurea presso i quali gia'  svolgeva  compiti  didattici,  anche  con
specifico riferimento alla sede di svolgimento degli stessi.