Art. 9. Senato accademico 1. Il Senato accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e verifica delle attivita' didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione con altre Universita' e Centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. 2. In particolare il Senato accademico: a) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale; b) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo; c) puo' formulare proposte ai fini della formazione dei Bilanci di previsione; d) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere sul Bilancio di previsione annuale e triennale e sul Conto consuntivo dell'Universita'; e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; f) formula al Consiglio di amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti; g) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica, la disattivazione di dipartimenti, scuole e centri di ricerca, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate; h) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio; i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole, sentito il Collegio dei direttori di dipartimento e Presidenti delle scuole; j) formula al Consiglio di amministrazione proposte di criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di: I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti; II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica; III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca; IV. borse di studio per i dottorati di ricerca; V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi; k) formula al Consiglio di amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai dipartimenti e dei pareri delle scuole; l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulle richieste motivate avanzate dai dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei dipartimenti medesimi; m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi; n) designa i componenti del Collegio di disciplina; o) delibera le modifiche e la revisione dello statuto in conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento; p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione; q) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca; r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo; t) esprime parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; u) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina; v) esercita il controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, in ordine al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti; w) approva il Regolamento per lo svolgimento di attivita' formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza; x) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi; y) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza; z) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; aa) puo' proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato; bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento. 3. Il Senato accademico esercita, altresi', tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto e dalla normativa regolamentare. 4. Il Senato accademico e' composto da: a) il Rettore; b) venti direttori di Dipartimento, eletti dal Collegio dei direttori di dipartimento e Presidenti delle scuole, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo anche sulla base di un principio di ponderazione del voto. Nel caso in cui il numero dei dipartimenti attivati presso l'Universita' sia pari o inferiore a venti, i direttori dei dipartimenti saranno tutti componenti del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei dipartimenti attivati presso l'Universita' sia superiore a venti, ai fini della individuazione dei direttori componenti del Senato, dovranno trovare applicazione, in progressione, i seguenti criteri: I. non piu' di due direttori potranno appartenere alla medesima Area CUN, dovendosi dare precedenza ai direttori dei dipartimenti in cui e' rappresentata l'Area in misura maggiore; II. non piu' di un direttore potra' essere individuato per i dipartimenti delle sedi decentrate; c) cinque rappresentanti del personale docente, di cui tre professori associati e due ricercatori, a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, eletti da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo che venga garantita la rappresentanza di ciascuna delle seguenti macroaree ed assicurando, anche secondo un principio di rotazione, la rappresentanza interna delle aree presenti nelle macroaree: I. macroarea 1 scientifica tecnologica: Area 01 Scienze matematiche e informatiche; Area 02 Scienze fisiche; Area 03 Scienze chimiche; Area 04 Scienze della Terra; II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie: Area 05 Scienze biologiche; Area 07 Scienze agrarie e veterinarie; III. macroarea 3 scienze mediche: Area 06 Scienze mediche; IV. macroarea 4 scienze umanistiche: Area 10 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 14 Scienze politiche e sociali; V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche: Area 12 Scienze giuridiche; Area 13 Scienze economiche e statistiche. I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle in precedenza elencate devono optare per l'Area, fra quelle elencate, in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruita' dell'attivita' scientifica e didattica. Il Senato accademico valuta tale congruita'. d) cinque rappresentanti degli studenti; e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato. Per la elezione dei rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f), le candidature sono presentate secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parita' di genere. 5. Il Senato accademico e' convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti. 6. Il Senato accademico dura in carica quattro anni accademici. I componenti di cui alle lettere c), limitatamente ai ricercatori di tipo b, d) ed e) del comma 4 durano in carica due anni accademici. I componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. 7. Alle riunioni del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto: a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto; b) il direttore generale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un suo delegato.