Art. 3 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le strutture ricettive che alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso
la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con  tale
modalita' i dati delle persone  alloggiate,  fino  alla  scadenza  di
validita' del certificato digitale. Entro la  data  di  scadenza  del
certificato digitale la questura competente provvedera' a  rilasciare
le nuove credenziali di accesso al portale secondo  le  modalita'  di
cui al punto 3.1 dell'allegato tecnico al presente decreto.