Art. 3 Norme transitorie e finali 1. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalita' i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validita' del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale la questura competente provvedera' a rilasciare le nuove credenziali di accesso al portale secondo le modalita' di cui al punto 3.1 dell'allegato tecnico al presente decreto.