Art. 6 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e possono comprendere: a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili: i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi: 1. wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo; 2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina. ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua: 1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW; 2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina; 3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina; b) costi per la connessione alla rete elettrica cosi' come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a); c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a). 2. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le infrastrutture di ricarica devono: a) essere nuove di fabbrica; b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase; c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020; d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilita' dei soggetti beneficiari; e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformita', ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva. 3. Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica. 4. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo: a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; b) le spese per consulenze di qualsiasi genere; c) le spese relative a terreni e immobili; d) le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione; e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.