Art. 6 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al contributo di cui al  presente  decreto,  le
spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti  beneficiari  relative
all'acquisto e all'installazione di infrastrutture  di  ricarica.  Le
spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e possono comprendere: 
    a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture  di  ricarica
ivi comprese  le  spese  per  l'installazione  delle  colonnine,  gli
impianti elettrici,  le  opere  edili  strettamente  necessarie,  gli
impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di  costo
si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili: 
      i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di  potenza
da 7,4 kW a 22kW inclusi: 
        1. wallbox con un solo punto  di  ricarica:  2.500  euro  per
singolo dispositivo; 
        2. colonnine con  due  punti  di  ricarica:  8.000  euro  per
singola colonnina. 
      ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua: 
        1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW; 
        2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina; 
        3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina; 
    b) costi per  la  connessione  alla  rete  elettrica  cosi'  come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile  per
la fornitura e messa  in  opera  delle  infrastrutture  di  ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a); 
    c)  spese  di  progettazione,  direzione  lavori,   sicurezza   e
collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per
la fornitura e messa  in  opera  delle  infrastrutture  di  ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a). 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le infrastrutture  di
ricarica devono: 
    a) essere nuove di fabbrica; 
    b)  avere  una  potenza  nominale  almeno  pari  a  7,4  kW,  che
garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase; 
    c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera
dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente   n.
541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020; 
    d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena
disponibilita' dei soggetti beneficiari; 
    e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di
dichiarazione di conformita', ai sensi del  decreto  ministeriale  n.
37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva. 
  3. Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica. 
  4. Non sono, in ogni caso,  ammissibili  al  contributo,  a  titolo
esemplificativo: 
    a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; 
    b) le spese per consulenze di qualsiasi genere; 
    c) le spese relative a terreni e immobili; 
    d) le spese  relative  acquisto  di  servizi  diversi  da  quelli
previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se  funzionali
all'istallazione; 
    e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni  edilizie,  alla
costruzione e all'esercizio.