Art. 7 
 
                       Contributo concedibile 
 
  1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili  e  nei  limiti
dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero puo'
concedere ai soggetti beneficiari un  contributo  in  conto  capitale
pari al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 6. 
  2. Nel corso dell'intero periodo di  operativita'  dell'intervento,
ciascun soggetto beneficiario puo' presentare  una  sola  domanda  di
contributo.