Art. 5 
 
                              Rimborso 
 
  1. Ai fini dell'attribuzione del  contributo,  il  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  attraverso  SOGEI  -
Societa' generale d'informatica S.p.a. procede  alla  verifica  della
validita'  e  correttezza  dei  dati  relativi  al   codice   fiscale
dichiarati  dal  richiedente  ai  sensi  dell'art.  4  attraverso  il
collegamento con l'anagrafe tributaria, della proprieta', della targa
del   veicolo   e   della   sottoposizione   dello   stesso   veicolo
all'operazione  di  revisione  di  cui  all'art.   80   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  mediante  collegamento  con  il
Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione  generale  per
la  motorizzazione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili. 
  2. Nell'ambito della  piattaforma  gestita  da  SOGEI  S.p.a.  sono
attivati gli scambi di informazioni necessari per conoscere gli esiti
delle verifiche di cui al comma 1. 
  3. Per ciascun veicolo sottoposto alle operazioni di  revisione  di
cui all'art. 80 del Codice della  strada,  si  provvede  al  rimborso
mediante accredito di un importo pari a  euro  nove  e  novantacinque
centesimi sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono  fornite
al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.