Art. 4 
 
                    Richiesta di atti e documenti 
 
  1. La  Commissione  ha  facolta'  di  acquisire  copie  di  atti  e
documenti  relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'  giudiziaria  o  altri  organismi  inquirenti,  anche  se
coperti da segreto. 
  2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria  provvede
ai sensi dell'art. 117 del codice di  procedura  penale.  L'autorita'
giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di  documenti  anche  di
propria iniziativa. 
  3. La Commissione ha, altresi', facolta' di acquisire copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 
  4. Quando gli atti  o  i  documenti  siano  stati  assoggettati  al
vincolo di segreto funzionale da parte delle  competenti  Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto  alla
Commissione. 
  5.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi
in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto. 
  6. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi,
prodotti  o  comunque  acquisiti  in  materia  attinente  all'oggetto
dell'inchiesta. 
  7. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal  segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a   procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.