Art. 5 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale
addetti alla stessa  e  ogni  altra  persona  che  collabora  con  la
Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati
al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto  quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, commi 5 e 7. 
  2. La diffusione in  tutto  o  in  parte,  anche  per  riassunto  o
informazione, di atti  o  documenti  del  procedimento  di  inchiesta
coperti dal segreto o dei quali e' stata vietata la  divulgazione  e'
punita ai sensi delle leggi vigenti.