Art. 6 
 
                      Organizzazione dei lavori 
 
  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono
disciplinati da un regolamento interno  approvato  dalla  Commissione
stessa prima dell'inizio dei suoi  lavori.  Ciascun  componente  puo'
proporre la modifica delle norme regolamentari. 
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta. 
  3.  La  Commissione  puo'  avvalersi  dell'opera  di  agenti  e  di
ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di tutte le  collaborazioni,
che   ritenga   necessarie,   di   soggetti   interni   ed    esterni
all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove  occorra  e  con  il
loro  consenso,  dagli  organi  a  cio'  deputati  e  dai   Ministeri
competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito
il  numero  massimo  di  collaborazioni  di  cui  puo'  avvalersi  la
Commissione. 
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente della Camera dei deputati. 
  5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti  acquisiti
e prodotti nel corso della propria attivita'. 
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono  poste  a  carico  del
bilancio interno della Camera dei deputati.