Art. 6 Organizzazione dei lavori 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione. 4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. 5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attivita'. 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.