Art. 5 
 
Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei  Comites
                           per l'anno 2021 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
al fine di semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'espletamento
delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero (COMITES), si  applicano  fino  al  31  dicembre  2021  le
seguenti disposizioni: 
    a)  il  numero  minimo  di  sottoscrizioni   richieste   per   la
presentazione delle liste di cui  all'articolo  15,  comma  3,  della
legge 23 ottobre 2003,  n.  286,  e'  fissato  in  cinquanta  per  le
collettivita' composte da un numero  di  cittadini  italiani  fino  a
cinquantamila e  in  cento  per  quelle  composte  da  un  numero  di
cittadini italiani superiore a cinquantamila; 
    b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste  dei
candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  dicembre  2003,   n.   395,   e'   esente   da
autenticazione, se e' corredata di copia non autenticata di un valido
documento  di  identita'  o  di   riconoscimento   o   di   documento
equipollente ai sensi dell'articolo 35  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  anche  rilasciato  dalle
competenti autorita' del Paese di residenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  3,  del
          decreto legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
                «Art.  14.  -  Proroga  di  termini  in  materia   di
          competenza  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale 
                (Omissis). 
                3. Le elezioni per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli
          italiani  all'estero  (COMITES)  e,  conseguentemente,  del
          Consiglio generale degli italiani all'estero  (CGIE),  sono
          rinviate  rispetto  alla   scadenza   prevista   ai   sensi
          dell'articolo 8 della legge 23  ottobre  2003,  n.  286,  e
          dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile  e
          il 31 dicembre 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3,  della
          legge  23  ottobre  2003,  n.  286  (Norme  relative   alla
          disciplina dei Comitati degli italiani all'estero): 
                «Art.  15.  -  Indizione  delle  elezioni   e   liste
          elettorali 
                (Omisis). 
                3. Entro i trenta giorni  successivi  alla  indizione
          delle elezioni  possono  essere  presentate  le  liste  dei
          candidati,  sottoscritte  da  un  numero  di  elettori  non
          inferiore a cento  per  le  collettivita'  composte  da  un
          numero di cittadini italiani fino  a  cinquantamila,  ed  a
          duecento per quelle composte  da  un  numero  di  cittadini
          italiani superiore a cinquantamila. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  2003,
          n. 395 (Regolamento di attuazione della L. 23 ottobre 2003,
          n. 286, recante  disciplina  dei  Comitati  degli  italiani
          all'estero.): 
                «Art. 14. - Presentazione delle liste dei candidati -
          1. Ai sensi dell'articolo 15,  comma  3,  della  legge,  le
          dichiarazioni di presentazione delle  liste  dei  candidati
          possono essere firmate in atti separati e recano, per  ogni
          sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la data  di
          nascita, nonche' la firma autenticata. Gli atti separati di
          raccolta delle firme riportano il  contrassegno  di  lista,
          nonche' tutti i nominativi dei candidati. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.   35.   -   Documenti   di   identita'   e   di
          riconoscimento - 1. In tutti i casi  in  cui  nel  presente
          testo unico viene richiesto un documento di identita', esso
          puo'   sempre   essere   sostituito   dal   documento    di
          riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 
                2. Sono  equipollenti  alla  carta  di  identita'  il
          passaporto, la patente di guida,  la  patente  nautica,  il
          libretto di pensione, il  patentino  di  abilitazione  alla
          conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
          di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro
          o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
          un'amministrazione dello Stato. 
                3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento  non
          e' necessaria l'indicazione o  l'attestazione  dello  stato
          civile, salvo specifica istanza del richiedente.».