Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite
massimo di euro 46.309.516,95. La spesa per  gli  interventi  di  cui
all'Allegato n.  1,  trova  copertura  quanto  ad  euro  4.500.000,00
all'interno  delle  risorse  gia'  stanziate  con  il   decreto   del
Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 Allegato  1,  e
per euro  750.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  il  rilancio  degli
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato del Ministero
dei beni culturali; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come
da   importo   stimato,   quantificata   complessivamente   in   euro
41.059.516,95, trova copertura all'interno  delle  risorse  a  valere
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge  n.  189  del  2016,   che   presenta   la   necessaria
disponibilita'. 
  2. Agli oneri di cui all'  art.  10,  relativo  alla  struttura  di
monitoraggio e supporto al complesso degli interventi si  provvede  a
valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite  del  2
per  cento  dell'importo  complessivo.   Fermo   restando   l'importo
complessivo, come individuato all'art.  6,  le  relative  somme  sono
iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra  le  somme  a
disposizione  dell'amministrazione  e  sono  rese   utilizzabili   su
motivata richiesta del sub Commissario al fine  dell'emissione  degli
ordinativi di pagamento. 
  3. L'importo da finanziare per singolo  intervento  e'  determinato
all'esito dell'approvazione del progetto  nel  livello  definito  per
ciascun appalto. 
  4.  Fatte  salve  le  modifiche  preventivamente  individuate   nei
documenti  di  gara  ed  eventuali  ulteriori  esigenze  strettamente
connesse  alla  realizzazione  della  singola  opera,  le   eventuali
disponibilita' finanziarie  sui  singoli  interventi  possono  essere
utilizzate: 
    a) per il completamento dell'opera  da  cui  le  stesse  si  sono
generate; in tal  caso  il  sub  Commissario  autorizza  il  soggetto
attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; 
    b) per il completamento  degli  interventi  su  uno  degli  altri
edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di  eventuali
maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario
autorizza,  con  proprio  decreto  e  su   delega   del   Commissario
straordinario,   l'utilizzo    delle    disponibilita'    finanziarie
disponibili, su proposta del soggetto attuatore. 
  5. Ai fini di quanto previsto al comma 4: 
    a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli
edifici  derivanti  da  ribassi  d'asta  sono   rese   immediatamente
disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo; 
    b)  all'esito  del  collaudo  sono  rese  disponibili  tutte   le
disponibilita' finanziarie maturate a  qualsiasi  titolo  sul  quadro
economico. 
  6. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma  4
non fossero sufficienti a coprire gli  scostamenti  tra  gli  importi
degli  interventi  programmati  e  quelli  effettivamente   derivanti
dall'approvazione  dei  progetti,  dai  relativi  computi  metrici  e
dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse
del «Fondo di  accantonamento  per  le  ordinanze  speciali»  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso,  il
Commissario  straordinario,  con  proprio  decreto,  attribuisce   le
risorse necessarie  per  integrare  la  copertura  finanziaria  degli
interventi programmati. 
  7. Ove non ricorra l'ipotesi  di  cui  al  comma  6,  le  eventuali
economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art.  6
tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 
  8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il  riconoscimento
degli incentivi del decreto interministeriale  16  febbraio  2016  da
parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica  l'art.  8
dell'ordinanza 109 del 2020  ai  fini  della  rideterminazione  degli
importi e del concorso alla copertura  finanziaria  conseguente  agli
incentivi provenienti dal conto termico.