Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 46.309.516,95. La spesa per gli interventi di cui all'Allegato n. 1, trova copertura quanto ad euro 4.500.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con il decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 Allegato 1, e per euro 750.000,00 a valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato del Ministero dei beni culturali; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato, quantificata complessivamente in euro 41.059.516,95, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. Agli oneri di cui all' art. 10, relativo alla struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato all'art. 6, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata richiesta del sub Commissario al fine dell'emissione degli ordinativi di pagamento. 3. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore. 5. Ai fini di quanto previsto al comma 4: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 6. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 6 tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.