Art. 4 
 
                    Individuazione e compiti del 
              coordinatore della ricostruzione privata 
 
  1. In ragione della necessita' di  coordinare  le  attivita'  della
ricostruzione  privata  al  fine  di  corrispondere  all'esigenza  di
unitarieta'  della  ricostruzione  e  alle  tempistiche  di  cui   al
cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonche' della
stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio
speciale per la ricostruzione  della  Regione  Lazio  e'  individuato
quale coordinatore della ricostruzione privata. A tal  fine,  sentito
il comune ed il sub  Commissario,  attua  ogni  necessaria  attivita'
volta alla accelerazione  ed  al  coordinamento  della  ricostruzione
privata allo scopo di superare ogni interferenza tra  gli  interventi
privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di  realizzazione
delle opere pubbliche. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione della Regione Lazio, in raccordo con il comune,  adotta
le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 1,
comma 3 e, in particolare: 
    a) definisce entro trenta  giorni  dalla  presente  ordinanza,  e
aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma generale delle  attivita'
di ricostruzione  privata  partendo  dalle  attivita'  relative  alla
costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto  del
cronoprogramma della ricostruzione pubblica; 
    b)  avvia,  entro  dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  ordinanza,   anche   precedentemente   alla   presentazione
dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le
verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati,  di  cui
al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza  commissariale  n.  100  del
2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati  perimetrati
dal comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale  n.  19
del 2017; 
    c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione  degli
edifici, della compatibilita'  con  i  cantieri  interferenti  e  del
cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati  in  via
prioritaria; 
    d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza
la  cantierizzazione  degli  edifici  singoli   e   degli   aggregati
individuando,  nel  decreto  di  concessione   del   contributo,   le
tempistiche relative all'inizio dei lavori  anche,  ove  occorra,  in
deroga  alle  previsioni  di  cui   al   comma   1,   dell'art.   13,
dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; 
    e) in caso  di  inerzia  nella  costituzione  e  attivazione  dei
consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge  n.  189  del
2016, o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori  da  parte
dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi
nel  rispetto  del  cronoprogramma,  adotta  i   provvedimenti   piu'
opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga
alle disposizioni di cui all'art. 11 del  decreto-legge  n.  189  del
2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte
al sub Commissario che provvede con proprio  atto  e,  se  del  caso,
propone   al   Commissario   l'adozione   di   ordinanza   ai   sensi
dell'ordinanza n. 110 del 2020. 
  3. Con riferimento agli interventi prioritari di cui  alla  lettera
b),  del  comma  2,  il  comune  avvia,  anche   in   assenza   della
presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3,  lettera
b), del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del
2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.