Art. 5 Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata 1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione. 2. Al fine di superare eventuali criticita' connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessita' in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e' resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza; 3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo. 4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in Conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalita' descritte dal medesimo comma 1. 5. Sono altresi' oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico. 6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati come identificati nella planimetria Allegato n. 2 alla presente ordinanza, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza. 7. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile. 8. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50 per cento piu' uno delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purche' la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici. 9. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 6, l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento. 10. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.