Art. 5 
 
               Disposizioni per l'accelerazione della 
                        ricostruzione privata 
 
  1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata  si
svolgono secondo i principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine
di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della
ricostruzione. 
  2.  Al  fine  di  superare  eventuali  criticita'   connesse   alla
realizzazione  degli  interventi,  in  tutti  i  casi  di   effettiva
necessita'  in  cui  emergano  incertezze  in  ordine   ai   corretti
riferimenti geometrici relativi al  perimetro  ed  al  posizionamento
dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati
di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016,  certificano  lo
stato  legittimo  dell'immobile  o   dell'unita'   immobiliare   come
stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto  la  costruzione;
in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e'  resa  dalle
informazioni  catastali  di  primo  impianto  o  da  altri  documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di  cui  sia
dimostrata la provenienza; 
  3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al
comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi,
pubblici o privati,  fornisce  ai  professionisti  incaricati,  prima
dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla  corretta
identificazione della esatta localizzazione dell'edificio  anche  con
parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e
superfici preesistenti e senza pregiudizio per i  diritti  dei  terzi
dei suddetti parametri,  al  fine  della  redazione  del  progetto  a
corredo dell'istanza di concessione del contributo. 
  4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione
dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge  n.  189
del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono  con  atto  del
comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della  legge  n.  241  del
1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione,  il  comune
adotta un provvedimento motivato di ricognizione e  accertamento  del
sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del  presente  comma
sono  depositati   in   Conservatoria   e   costituiscono   documento
propedeutico all'adozione del decreto di concessione del  contributo,
di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla
base dei rilievi topografici realizzati con  le  modalita'  descritte
dal medesimo comma 1. 
  5. Sono altresi' oggetto dell'atto di  cui  al  comma  2  eventuali
modifiche    al    perimetro    originario    dell'edificio    ovvero
dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico. 
  6.  Con  riferimento  agli  interventi  edilizi  di  riparazione  o
ricostruzione  degli  edifici   privati   come   identificati   nella
planimetria Allegato n. 2 alla presente ordinanza, si  applicano,  in
ogni  caso,  le  procedure  di   semplificazione   ed   accelerazione
disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle
ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto
dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima
ordinanza. 
  7. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal  comune,  decorsi
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,
qualora i soggetti legittimati non  si  siano  ancora  costituiti  in
consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 9,  del  decreto-legge  189
del 2016, l'USR ed  il  comune  provvedono  a  convocare  i  medesimi
soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo
e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare  la
costituzione dell'accordo consortile. 
  8. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei
proprietari che rappresentino almeno il 50 per cento piu'  uno  delle
superfici  utili  complessive  degli  edifici  ovvero,  qualora   con
percentuale  inferiore,  in  deroga  all'art.   1,   comma   6,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo  del
comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum,  purche'  la
percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo
delle superfici utili complessive degli edifici. 
  9. Al di sotto  della  percentuale  minima  indicata  al  comma  6,
l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 9, del
decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un
commissario ad acta, al quale, in aggiunta  alle  competenze  proprie
dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte  le  funzioni
di   gestione   dell'aggregato   finalizzate    alla    realizzazione
dell'intervento. 
  10. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano  aderito  i
soggetti rappresentanti il  100  per  cento  della  superficie  utile
complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino
strutturale degli edifici dell'aggregato e delle  finiture  esclusive
degli immobili  dei  soggetti  legittimati  che  hanno  aderito  alla
costituzione del consorzio.