Art. 7 
 
           Individuazione e compiti dei soggetti attuatori 
 
  1. Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  in  ragione  della
unitarieta' degli interventi pubblici e privati,  l'Ufficio  speciale
per la ricostruzione Lazio e' individuato  quale  soggetto  attuatore
idoneo per gli interventi indicati in Allegato n. 1. 
  2. In ragione della specificita'  degli  interventi  sono  altresi'
individuati come idonei soggetti attuatori: 
    a) la Soprintendenza dei beni culturali  per  gli  interventi  di
recupero della Torre civica, di cui all'art. 6, comma 2, numero 2); 
    b)  la  Diocesi  per  l'intervento  relativo   alla   Chiesa   di
Sant'Agostino/Porta Carbonara, di cui all'art. 6, comma 2, numero 6),
trattandosi di edifici di proprieta' in parte  pubblica  e  in  parte
privata e in ragione della necessita'  di  garantire  l'unicita'  del
progetto di  intervento  riferito  all'edificio  nel  suo  complesso,
indipendentemente dalla  diversa  natura  della  proprieta'  e  della
destinazione delle unita' immobiliari che comprende. La Diocesi opera
su delega degli enti, pubblici e privati proprietari; 
    c) il Comune di Amatrice per gli interventi relativi alla  Chiesa
di San Francesco, di cui all'art.  6,  comma  2,  numero  6),  ed  ex
convento di San Francesco, di cui all'art. 6, comma 3, numero 1). 
  3. I soggetti attuatori di cui ai commi 1 e 2  operano  avvalendosi
delle deroghe di cui all'art. 8. 
  4. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le  modalita'  di
esecuzione  degli  interventi  alle  esigenze   della   ricostruzione
unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario. 
  5.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori di cui ai  commi
1 e 2 possono avvalersi, con oneri  a  carico  dei  quadri  economici
degli interventi da realizzare, di professionalita'  individuate  con
le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo
n. 50 del 2016. 
  6. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui  alla  presente
ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari  all'affidamento
dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  all'approvazione  del
progetto,  alla  dichiarazione  di  pubblica   utilita'   finalizzata
all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove
necessarie.