Art. 8 Disposizioni procedimentali e autorizzative per gli interventi pubblici 1. Ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge n. 120 del 2020 e dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalita': a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a euro 150.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i contratti relativi agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, relativi ad infrastrutture a rete propedeutiche e necessarie all'avvio della ricostruzione del centro storico, affidamento diretto nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; d) per i contratti di lavori fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; e) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 2. Nelle procedure di cui al comma precedente, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e puo' esercitare, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' di esclusione automatica con modalita' di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta, determinato dal soggetto attuatore o mediante sorteggio tra i criteri di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' indire un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, o l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale. 6. Il soggetto attuatore puo' porre a base di gara dei servizi di architettura e ingegneria progetti definitivi, e a base di gara dei medesimi servizi o di lavori, progetti definitivi ed esecutivi donati quale mero atto di liberalita' da soggetti terzi da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto e redatti da progettisti esterni per conto del donante, previa approvazione e validazione del progetto stesso. In tale ipotesi, i soggetti che hanno redatto il progetto non possono partecipare all'appalto di servizi di ingegneria e architettura o di lavori connessi. Ai medesimi appalti non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 7. Il sub Commissario puo' utilizzare accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Ministero della difesa - Geniodife e la struttura commissariale, per la realizzazione delle opere pubbliche dal medesimo sub Commissario individuate. 8. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo unita' funzionale, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. 10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 30 giorni dall'avvio delle procedure. 11. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 12. Il soggetto attuatore puo' ricorrere all'adesione dei protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 13. Il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione. 14. Gli interventi di cui all'art. 6 possono essere realizzati anche nelle more della redazione ed approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione in corso di redazione. 15. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, agli interventi di cui all'Allegato n. 2, parte B, si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 105 del 2020. 16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all'art. 7, commi 1 e 2, lettere a) e c) possono procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste. 18. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica i soggetti attuatori, al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1, possono procedere altresi' anche in deroga alle procedure di cui alle seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 18, 22, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e legge Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 articoli 7 e 10 in materia di protezione dei corsi delle acque pubbliche e delle aree boscate nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione; b) regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione.