Art. 8 
 
             Disposizioni procedimentali e autorizzative 
                     per gli interventi pubblici 
 
  1. Ferma restando la possibilita' di fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge  n.  120
del 2020 e dall'ordinanza del Commissario straordinario  n.  110  del
2020, il soggetto  attuatore  puo'  procedere  all'affidamento  delle
attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture,  nonche'  dei
servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalita': 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di  progettazione  di
importo inferiore o pari a  euro  150.000,  affidamento  diretto  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
    b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo superiore a  euro  150.000  e
fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi
di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. L'avviso riportante l'esito  della  procedura
di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
    c) per i contratti relativi agli interventi di  cui  all'art.  6,
comma 2, relativi ad infrastrutture a rete propedeutiche e necessarie
all'avvio della ricostruzione del centro storico, affidamento diretto
nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice
dei contratti  pubblici  e  dei  principi  di  tutela  della  salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
    d) per i contratti di lavori fino alle soglie di cui all'art.  35
del decreto legislativo n. 50 del 2016,  affidamento  diretto  previa
valutazione di almeno tre  preventivi  di  operatori  economici,  ove
esistenti, nel rispetto di un criterio  di  rotazione  degli  inviti.
L'avviso riportante l'esito della procedura di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
    e) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di
importo  superiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  procedura  negoziata  senza   previa
pubblicazione del bando di  gara  di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno  cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art.  30
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  2.  Nelle  procedure  di  cui  al  comma  precedente,  il  soggetto
attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con  il  prezzo
piu' basso e puo' esercitare, per i contratti  di  importo  inferiore
alle soglie di cui all'art. 35 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016,  la  facolta'  di  esclusione  automatica  con   modalita'   di
individuazione e valutazione delle offerte anomale, che  rendano  non
predeterminabili  i  parametri  di   riferimento   per   il   calcolo
dell'offerta, determinato dal soggetto attuatore o mediante sorteggio
tra i criteri di cui all'art. 97 del decreto legislativo  n.  50  del
2016. 
  3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della  rispondenza
degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma
6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Il  soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  59  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base  di
gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e  non  oltre  trenta
giorni dall'approvazione dei progetti da parte  della  conferenza  di
servizi speciale, il soggetto attuatore  autorizza  la  consegna  dei
lavori sotto riserva di legge. 
  5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110  del  2020,
il soggetto attuatore puo' indire un concorso di progettazione di cui
all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n.  50  del  2016,  o
l'affidamento contestuale della progettazione  e,  analogamente,  dei
lavori di esecuzione per  singoli  lotti  degli  interventi  pubblici
individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale. 
  6. Il soggetto attuatore puo' porre a base di gara dei  servizi  di
architettura e ingegneria progetti definitivi, e a base di  gara  dei
medesimi servizi o di lavori, progetti definitivi ed esecutivi donati
quale mero atto di liberalita' da soggetti terzi da parte di soggetti
non partecipanti ad alcuna delle procedure  di  gara  e  senza  alcun
vantaggio ne' utilita' economica  per  tale  soggetto  e  redatti  da
progettisti esterni per conto  del  donante,  previa  approvazione  e
validazione del progetto stesso. In  tale  ipotesi,  i  soggetti  che
hanno redatto il progetto  non  possono  partecipare  all'appalto  di
servizi di  ingegneria  e  architettura  o  di  lavori  connessi.  Ai
medesimi  appalti  non  puo'  partecipare  un  soggetto  controllato,
controllante   o   collegato   all'affidatario   di   incarichi    di
progettazione. I divieti di cui al  presente  comma  sono  estesi  ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,  ai  suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro  dipendenti,
nonche' agli affidatari di attivita' di supporto  alla  progettazione
ed ai loro dipendenti. 
  7. Il sub Commissario puo' utilizzare accordi  stipulati  ai  sensi
dell'art. 15 della legge n. 241  del  1990  tra  il  Ministero  della
difesa - Geniodife e la struttura commissariale, per la realizzazione
delle opere pubbliche dal medesimo sub Commissario individuate. 
  8. Gli affidamenti di servizi di ingegneria  e  architettura  e  di
progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono
essere oggetto di partizione qualora, pur avendo  unita'  funzionale,
siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi
di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi. 
  9. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. 
  10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del
provvedimento di aggiudicazione  entro  30  giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  11. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n.
76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che  le  offerte
saranno  esaminate  prima   della   verifica   dell'idoneita'   degli
offerenti, anche per le procedure di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, fermo restando  che  tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli  inviti.  Ai  fini
del   controllo   sul   possesso   dei   requisiti    di    capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto  attuatore
verifica la  sussistenza  dei  requisiti  sul  primo  classificato  e
provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un  sorteggio
tra gli altri operatori che  partecipano  alla  procedura  sui  quali
effettuare  i  controlli  segnalando  immediatamente   le   eventuali
irregolarita'  riscontrate  all'ANAC,  che  dispone  la   sospensione
cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
giorni dalla  ricezione  dell'istanza  medesima.  Dei  risultati  del
sorteggio viene data immediata evidenza a tutti  gli  offerenti,  nel
rispetto del principio di riservatezza. 
  12.  Il  soggetto  attuatore  puo'   ricorrere   all'adesione   dei
protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e
agli strumenti di modellazione elettronica  dei  processi  anche  per
importi diversi da quelli di  cui  al  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 
  13. Il soggetto attuatore puo' inserire nei  capitolati  il  doppio
turno di lavorazione. 
  14. Gli interventi di cui  all'art.  6  possono  essere  realizzati
anche nelle more della redazione ed approvazione degli  strumenti  di
programmazione e pianificazione in corso di redazione. 
  15.  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  ordinanza,   agli
interventi di cui  all'Allegato  n.  2,  parte  B,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 105 del 2020. 
  16.  Al  fine  di  accelerare  l'approvazione  dei  progetti  e  la
cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della  presente
ordinanza, i soggetti attuatori di cui  all'art.  7,  commi  1  e  2,
lettere a) e c) possono procedere all'occupazione d'urgenza  ed  alle
eventuali espropriazioni o asservimenti adottando  tempestivamente  i
relativi decreti in deroga alle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  procedendo  alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in
possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della
regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto
disposto in materia di  tutela  dei  diritti  dei  proprietari  e  di
indennita'  di  esproprio.  La  data  e  l'orario   del   sopralluogo
finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione in possesso  sono  rese  note  a  mezzo  di  avviso  da
pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'Albo pretorio del Comune che
assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 
  17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel  caso
in cui si  verifichi  la  mancata  corrispondenza  catastale  tra  la
proprieta'  dell'opera  pubblica  e  quella  dell'area  sulla   quale
insiste. 
  18. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione  pubblica  i
soggetti attuatori, al fine di accelerare l'approvazione dei progetti
e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n.  1,  possono
procedere altresi'  anche  in  deroga  alle  procedure  di  cui  alle
seguenti disposizioni: 
    a) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli  16,  17,
18, 22, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992  n.
495, articoli 26, 27, 28 e 46 e legge Regione Lazio 6 luglio 1998, n.
24 articoli 7 e 10 in materia di protezione  dei  corsi  delle  acque
pubbliche e delle aree boscate  nei  limiti  di  quanto  strettamente
necessario per la realizzazione e il ripristino  della  viabilita'  e
delle opere di urbanizzazione; 
    b) regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli  7  e  17,  e
legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III,  nei  limiti  di
quanto strettamente necessario per la realizzazione e  il  ripristino
della viabilita' e delle opere di urbanizzazione.