Art. 3 Individuazione del soggetto attuatore 1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Ascoli Piceno e' individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Ascoli Piceno e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato: a) che il comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a euro 15.593.780,25 euro, e che tale importo e' pari al 43% a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle scuole di Ascoli Piceno e che con riferimento agli importi da porre a base di gara e' superiore al 50%; b) che nell'organigramma del Comune di Ascoli Piceno e' presente una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura e' composta da un ufficio gare, un ufficio opere pubbliche sisma, un ufficio RUP, una unita' di supporto tecnico e amministrativo e un ufficio direzione lavori e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Ascoli rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.