Art. 3 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. In ragione della unitarieta'  degli  interventi,  il  Comune  di
Ascoli Piceno e' individuato quale soggetto attuatore per  tutti  gli
interventi di cui all'art. 1. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  il  Comune  di  Ascoli  Piceno  e'
considerato  soggetto  attuatore  idoneo  ai   sensi   dell'ordinanza
commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in  premessa,
in quanto ha attestato: 
    a) che il comune negli  ultimi  tre  anni  ha  gestito  contratti
pubblici  di  appalti  di  lavori  per   un   importo   pari   a euro
15.593.780,25 euro, e che tale  importo  e'  pari  al  43%  a  quello
stimato  nei  quadri   tecnico   economici   per   la   realizzazione
dell'intervento unitario di  ricostruzione  delle  scuole  di  Ascoli
Piceno e che con riferimento agli importi da porre a base di gara  e'
superiore al 50%; 
    b) che nell'organigramma del Comune di Ascoli Piceno e'  presente
una apposita struttura organizzativa per la  gestione  degli  appalti
relativi all'emergenza e ricostruzione a  seguito  del  sisma  centro
Italia e che tale struttura  e'  composta  da  un  ufficio  gare,  un
ufficio opere pubbliche sisma, un ufficio RUP, una unita' di supporto
tecnico e amministrativo e un  ufficio  direzione  lavori  e  che  il
personale in organico a tali strutture consente la  gestione  diretta
dell'intervento da parte del Comune di Ascoli  rendendosi  necessario
un  limitato  supporto  di  specifiche  professionalita'  esterne  di
complemento. 
  3.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
con  oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
realizzare, di professionalita' individuate con le modalita'  di  cui
al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.