Art. 4 
 
                Struttura di monitoraggio e supporto 
                    al complesso degli interventi 
 
  1. Per il monitoraggio  ed  il  supporto  dei  processi  tecnici  e
amministrativi di attuazione del complesso degli  interventi,  presso
il  soggetto  attuatore,  opera  una  struttura  coordinata  dal  sub
Commissario  e  composta   da   professionalita'   qualificate,   ove
occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali,
individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo
periodo,  dell'ordinanza  n.  110  del  2020  e  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti  in  materia  di  incompatibilita'  e  conflitto
d'interessi,  il  cui  costo  e'  ricompreso  nel   limite   del   2%
dell'importo dei lavori. 
  2.  Le  professionalita'  di   cui   al   comma   1,   nelle   more
dell'attivazione  delle  convenzioni  di  cui  all'art.   8,   ultimo
capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate
dal sub-Commissario: 
    a) mediante affidamento  diretto  dei  servizi  di  supporto  nel
limite di euro 150.000; 
    b)  mediante  avviso  da  pubblicarsi  per  almeno  10  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di  cui  al
comma  2,  il  soggetto  attuatore  provvede,  previa  verifica   dei
requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi
incarichi di  lavoro  autonomo,  o  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa ai sensi del decreto legislativo  n.  165  del  2001.  I
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare.