Art. 5 
 
       Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni 
            organizzative, procedimentali e autorizzative 
 
  1. Per i motivi di cui in premessa,  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo'  realizzare  gli
interventi  di  cui  all'art.  1,  secondo  le   seguenti   modalita'
semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4  e
30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016  e  dei  principi  di
tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, l'affidamento diretto; 
    b) per i lavori, di importo inferiore alle soglie di cui all'art.
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi  agli  interventi
sulla scuola primaria di Poggio  di  Bretta,  sulla  scuola  primaria
Cagnucci, sulla scuola infanzia e primaria Tofare, per  i  motivi  di
cui in premessa e allo scopo di rispondere alle  esigenze  logistiche
globali legate alla continuita' delle  attivita'  didattiche  durante
l'esecuzione dei lavori, ai fini dell'accelerazione e semplificazione
delle procedure, dandone evidenza nella  determina  a  contrarre,  e'
consentito l'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui  all'art.
36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50 del 2016; 
    c) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del  2016,  alla  procedura  negoziata  con  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
L'avviso riportante l'esito della procedura di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati. 
  2.  Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub   Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
  3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma
4, e 148, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  indipendentemente  dall'importo
posto a base di gara al criterio di aggiudicazione con il prezzo piu'
basso e alla possibilita' di esercitare  la  facolta'  di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della  rispondenza
ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga  al  comma
6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Il  soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  59  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base  di
gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e  non  oltre  trenta
giorni dall'approvazione dei progetti da parte  della  Conferenza  di
servizi speciale, il soggetto attuatore  autorizza  la  consegna  dei
lavori sotto riserva di legge. 
  6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura  per  la
ricostruzione, riparazione e  ripristino  delle  opere  di  cui  alla
presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur
avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano  relativi  ad
attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i  casi  di  particolare
specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di  diverse  e
specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare  di  un
unico edificio per  renderlo  parzialmente  fruibile  in  tempi  piu'
rapidi. 
  7. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo. 
  8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione  del
provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge  n.
76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che  le  offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art.  63
del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e  oltre  i  termini  ivi
previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata  se
specificamente prevista negli  inviti.  Ai  fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei  requisiti  sul  primo  classificato  e  provvede,  mediante   un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli,  segnalando  immediatamente  le  eventuali   irregolarita'
riscontrate  all'ANAC.  Dei  risultati  del  sorteggio   viene   data
immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del  principio
di riservatezza. 
  10.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  12. Al fine di incrementare la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 1, l'operatore  economico  puo'  stipulare
contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma  2,
terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub-Commissario. 
  15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi  di
cui alla presente ordinanza  costituiscono  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza. 
  16. Al fine di accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore si sia applicata in  caso  di  ritardo  una  penale  in
misura superiore a quella  di  cui  all'art.  113-bis,  comma  4  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per  ogni
giorno di  anticipo  determinato  sulla  base  degli  stessi  criteri
stabiliti nel capitolato speciale o  nel  contratto  per  il  calcolo
della penale, mediante utilizzo delle somme per  imprevisti  indicate
nel  quadro  economico  dell'intervento,  sempre   che   l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 
  17.  La  progettazione,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche
ad assicurare la massima contrazione dei tempi di  realizzazione  dei
lavori. 
  18. Al  fine  di  effettuare  gli  interventi  di  ricostruzione  o
adeguamento nel  minor  tempo  possibile  secondo  la  piu'  efficace
programmazione  della  gestione  delle  attivita'   scolastiche,   e'
possibile far fronte alle connesse  spese  logistiche  relative  agli
spostamenti degli studenti nelle sedi temporanee iscrivendo le stesse
nel  quadro  tecnico  economico  di  progetto  nel  limite  del   10%
dell'importo dei lavori.