Art. 3 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. In ragione della unitarieta'  degli  interventi,  il  Comune  di
Camerino e'  individuato  quale  soggetto  attuatore  per  tutti  gli
interventi di cui all'art. 1. 
  2. Ai fini di cui al comma precedente, il  Comune  di  Camerino  e'
considerato  soggetto  attuatore  idoneo  ai   sensi   dell'ordinanza
commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in  premessa,
in quanto ha attestato: 
    a) di avere negli ultimi tre anni gestito contratti  pubblici  di
appalti di lavori per un importo superiore ai  30.000.000,00  euro  e
che tale importo e' superiore a quello stimato per  la  realizzazione
dell'intervento unitario di ricostruzione degli edifici di  cui  alla
presente ordinanza; 
    b) che fanno parte delle  strutture  tecnico  amministrative  del
comune il  Settore  lavori  pubblici,  manutenzione  e  ricostruzione
pubblica e il Settore edilizia e urbanistica e che  il  personale  in
organico   a   tali   strutture   consente   la   gestione    diretta
dell'intervento  da  parte  del  Comune   di   Camerino,   rendendosi
necessario  un  limitato  supporto  di  specifiche   professionalita'
esterne di complemento. 
  3.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
con  oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
realizzare, di professionalita' individuate con le modalita'  di  cui
al comma 8, dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.