Art. 3 Individuazione del soggetto attuatore 1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Camerino e' individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune di Camerino e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato: a) di avere negli ultimi tre anni gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo superiore ai 30.000.000,00 euro e che tale importo e' superiore a quello stimato per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza; b) che fanno parte delle strutture tecnico amministrative del comune il Settore lavori pubblici, manutenzione e ricostruzione pubblica e il Settore edilizia e urbanistica e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.