Art. 5 
 
               Tavolo permanente per il coordinamento 
                e il monitoraggio della ricostruzione 
 
  1. Al fine di monitorare durante tutta la durata  degli  interventi
lo stato di attuazione della  ricostruzione  pubblica  e  privata  in
ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e'  istituito
dal  Commissario  per  la  ricostruzione  un  tavolo  permanente   di
coordinamento e monitoraggio degli interventi di  cui  alla  presente
ordinanza,   presieduto   dal   commissario   o,   su   delega,   dal
sub-Commissario, e composto da: 
    a) sub-Commissario; 
    b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato; 
    c) sindaco di Camerino o suo delegato; 
    d) direttore dell'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  della
Regione Marche o suo delegato; 
    e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali. 
  2.  Il  tavolo  ha  il  compito  di  monitorare  le  attivita'   di
ricostruzione proponendo  eventuali  integrazioni  delle  azioni  che
possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu'  critici
e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente  efficaci
le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.