Art. 5 Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione 1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui alla presente ordinanza, presieduto dal commissario o, su delega, dal sub-Commissario, e composto da: a) sub-Commissario; b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato; c) sindaco di Camerino o suo delegato; d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato; e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali. 2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.