Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite
massimo di euro 17.806.200,00. La spesa per  gli  interventi  di  cui
all'art. 1, comma 1, numeri 1), 2), 3), della presente ordinanza,  di
importo pari a euro 12.175.000,00, trova  copertura  quanto  ad  euro
11.028.466,72  all'interno   delle   risorse   gia'   stanziate   con
l'ordinanza n.  109  del  2020;  l'ulteriore  spesa  per  i  suddetti
interventi come da importo stimato quantificata  complessivamente  in
euro 1.146.533,28 e gli interventi di cui al medesimo art.  1,  comma
1, numeri 4), 5) e 6) di importo stimato pari  a  euro  5.631.200,00,
trovano  copertura  all'interno  delle   risorse   a   valere   sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 
  2. Agli oneri per di cui all'art.  4  relativo  alla  struttura  di
monitoraggio e supporto al complesso degli interventi si  provvede  a
valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del  2%
dell'importo complessivo. Fermo restando l'importo complessivo,  come
individuato all'art. 1, le relative somme sono  iscritte  nel  quadro
economico  di  ciascun  intervento  tra  le  somme   a   disposizione
dell'amministrazione e sono rese utilizzabili su  motivata  richiesta
del  sub-Commissario  al  fine  dell'emissione  degli  ordinativi  di
pagamento. 
  3. L'importo da finanziare per singolo  intervento  e'  determinato
all'esito dell'approvazione del progetto  nel  livello  definito  per
ciascun appalto. 
  4.  Fatte  salve  le  modifiche  preventivamente  individuate   nei
documenti  di  gara  ed  eventuali  ulteriori  esigenze  strettamente
connesse  alla  realizzazione  della  singola  opera,  le   eventuali
disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: 
    a) per il completamento dell'opera  da  cui  le  stesse  si  sono
generate; in tal caso  il  sub-Commissario  autorizza  il  Comune  di
Camerino all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; 
    b) per il completamento degli interventi  su  altri  edifici  tra
quelli di cui all'art. 1, anche a  copertura  di  eventuali  maggiori
costi  dei  singoli  interventi;  in  tal  caso  il   sub-commissario
autorizza,  con  proprio  decreto  e  su   delega   del   commissario
straordinario,  l'utilizzo  delle   disponibilita'   finanziarie   su
proposta del Comune di Camerino. 
  5. Ai fini di quanto previsto al comma 4: 
    a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli
edifici  derivanti  da  ribassi  d'asta  sono   rese   immediatamente
disponibili nella misura dell'80% dell'importo; 
    b)  all'esito  del  collaudo  sono  rese  disponibili  tutte   le
disponibilita' finanziarie maturate a  qualsiasi  titolo  sul  quadro
economico. 
  6. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma  4
non fossero sufficienti a coprire gli  scostamenti  tra  gli  importi
degli  interventi  programmati  e  quelli  effettivamente   derivanti
dall'approvazione  dei  progetti,  dai  relativi  computi  metrici  e
dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse
del «Fondo di  accantonamento  per  le  ordinanze  speciali»  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal  caso,  il
commissario  straordinario,  con  proprio  decreto,  attribuisce   le
risorse necessarie  per  integrare  la  copertura  finanziaria  degli
interventi programmati. 
  7. Ove non ricorra l'ipotesi  di  cui  al  comma  6,  le  eventuali
economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1,
tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 
  8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il  riconoscimento
degli incentivi del decreto interministeriale  16  febbraio  2016  da
parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica  l'art.  8
dell'ordinanza 109 del 2020  ai  fini  della  rideterminazione  degli
importi e del concorso alla copertura  finanziaria  conseguente  agli
incentivi provenienti dal conto termico.