Art. 10 Procedimento 1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dalla presente ordinanza e' asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell'allegato 1, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario. 2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli incrementi relativi alle quote variabili, deve presentare i documenti progettuali specificati nelle tabelle contenute nell'allegato 1 e deve barrare le caselle corrispondenti alle singole voci descrittive degli elementi o delle caratteristiche dell'intervento, specificate nelle predette tabelle, la cui somma determina la percentuale totale dell'incremento spettante. 3. Con la presentazione della domanda completa delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 la parte richiedente e il progettista assumono il formale impegno di adottare effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e conservazione e di qualita' architettonica e del restauro, tra quelli previsti nelle tabelle contenute nell'allegato 1, indicati nella domanda. 4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto gli immobili di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 1, comma 1, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice, il progetto, corredato dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1, e' presentato all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, secondo le modalita' telematiche previste dalle vigenti ordinanze. In tali casi il soggetto richiedente puo' presentare il progetto in via preventiva alla Soprintendenza territorialmente competente ai fini dell'autorizzazione prevista dagli articoli 21 e seguenti del codice. 5. Il comma 3 si applica anche nel caso di interventi aventi ad oggetto immobili di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 1, comma 1, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del codice, per i quali sia richiesta la previa autorizzazione paesaggistica e non trovi applicazione il combinato disposto degli articoli 146 e 149 del codice e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, nonche' quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dell'ordinanza n. 100 del 2020. 6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede, sulla base delle asseverazioni rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza, sulla base della disciplina e nei limiti di cui all'ordinanza n. 100 del 2020.