Art. 10 
 
                            Procedimento 
 
  1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire
gli incrementi previsti dalla presente ordinanza  e'  asseverata  dal
professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dell'ordinanza
n. 100 del 9 maggio 2020, all'atto della presentazione della  domanda
di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e  degli
elementi informativi indicati nelle tabelle  contenute  nell'allegato
1,  mediante  la  procedura  informatica  messa  a  disposizione  del
Commissario. 
  2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli
incrementi relativi alle quote variabili, deve presentare i documenti
progettuali specificati nelle tabelle  contenute  nell'allegato  1  e
deve barrare le caselle corrispondenti alle singole voci  descrittive
degli elementi o delle caratteristiche  dell'intervento,  specificate
nelle predette tabelle, la cui somma determina la percentuale  totale
dell'incremento spettante. 
  3. Con la presentazione della domanda completa delle  dichiarazioni
di cui ai commi 1 e 2 la parte richiedente e il progettista  assumono
il  formale  impegno  di  adottare  effettivamente  le  misure  e  di
perseguire  gli  obiettivi  di  salvaguardia  e  conservazione  e  di
qualita' architettonica e del restauro,  tra  quelli  previsti  nelle
tabelle contenute nell'allegato 1, indicati nella domanda. 
  4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto  gli  immobili  di  cui
alle lettere a), b) e d) dell'art. 1, comma 1, sottoposti a tutela ai
sensi della parte seconda del  codice,  il  progetto,  corredato  dei
documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati
nelle tabelle  di  cui  all'allegato  1,  e'  presentato  all'Ufficio
speciale per la ricostruzione territorialmente competente, secondo le
modalita' telematiche previste dalle vigenti ordinanze. In tali  casi
il soggetto richiedente puo' presentare il progetto in via preventiva
alla   Soprintendenza    territorialmente    competente    ai    fini
dell'autorizzazione prevista dagli articoli 21 e seguenti del codice. 
  5. Il comma 3 si applica anche nel caso  di  interventi  aventi  ad
oggetto immobili di cui alle lettere e), f) e g) dell'art.  1,  comma
1, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della parte  terza  del
codice,  per  i  quali  sia  richiesta   la   previa   autorizzazione
paesaggistica e non trovi applicazione il  combinato  disposto  degli
articoli 146 e 149 del codice e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 31  del  13  febbraio  2017,  nonche'  quanto  previsto
dall'art. 8, comma 4, dell'ordinanza n. 100 del 2020. 
  6.  L'Ufficio  speciale  per  la   ricostruzione   territorialmente
competente  procede,  sulla  base  delle   asseverazioni   rese   dal
professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo,
ivi incluse le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza, sulla
base della disciplina e nei limiti di cui all'ordinanza  n.  100  del
2020.