Art. 11 Controlli 1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute nell'art. 12 dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020. Per le istanze relative ad interventi eccedenti le soglie previste nella citata ordinanza n. 100 del 2020 si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n. 59 del 2019. Nel caso in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla ricostruzione privata previste dalle ordinanze commissariali vigenti, che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione non corrispondono in tutto o in parte a quelli progettati e presentati in sede di richiesta di contributo, la concessione degli incrementi e' revocata e il contributo complessivo e' ridotto nella misura corrispondente alla percentuale di incremento relativa alle lavorazioni e agli interventi non eseguiti o eseguiti in difformita'. 2. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. 3. Restano fermi i controlli inerenti alle funzioni di vigilanza previste dagli articoli 18, 19 e 155 del codice e dal Titolo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.