Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. Si applicano le disposizioni sui controlli  contenute  nell'art.
12 dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020. Per le  istanze  relative
ad interventi eccedenti le soglie previste nella citata ordinanza  n.
100 del 2020 si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n.  59
del 2019. Nel caso in cui  risulti,  sulla  base  delle  verifiche  a
campione  sulla  ricostruzione  privata  previste   dalle   ordinanze
commissariali vigenti, che gli interventi realizzati o  in  corso  di
realizzazione  non  corrispondono  in  tutto  o  in  parte  a  quelli
progettati e presentati  in  sede  di  richiesta  di  contributo,  la
concessione degli incrementi e' revocata e il contributo  complessivo
e' ridotto nella misura corrispondente alla percentuale di incremento
relativa alle lavorazioni e agli interventi non eseguiti  o  eseguiti
in difformita'. 
  2. Il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  degli  acconti
percepiti se gli interventi non sono stati,  in  tutto  o  in  parte,
regolarmente eseguiti.  Per  il  recupero  delle  relative  somme  si
provvede  nelle  forme  previste  dalla  normativa  in   materia   di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. 
  3. Restano fermi i controlli inerenti alle  funzioni  di  vigilanza
previste dagli articoli 18, 19 e 155 del codice e dal Titolo  IV  del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380.