Art. 12 
 
                      Accordi di collaborazione 
 
  1. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  e  le  Soprintendenze
territorialmente competenti possono  definire  appositi  accordi,  ai
sensi  dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attivita' e delle
funzioni di cui all'art. 9, in modo da assicurare la speditezza della
trattazione delle pratiche e la massima semplificazione  procedurale.
La predetta collaborazione istituzionale  puo'  svolgersi  ed  essere
avviata sin dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza,
anche prima della formale stipula  degli  accordi  di  cui  al  primo
periodo.