Art. 12 Accordi di collaborazione 1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attivita' e delle funzioni di cui all'art. 9, in modo da assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e la massima semplificazione procedurale. La predetta collaborazione istituzionale puo' svolgersi ed essere avviata sin dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche prima della formale stipula degli accordi di cui al primo periodo.