Art. 13 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, per i quali il soggetto  richiedente  abbia  gia'
presentato la domanda di  contributo,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti. 
  2. Per le domande di contributo di cui al comma  1  che  non  siano
gia' state definite alla data di entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, il soggetto legittimato puo' domandare l'applicazione  del
nuovo regime, se piu' favorevole, presentando a sua scelta una  nuova
domanda o una variante ad integrazione  di  quella  gia'  presentata,
purche' prima del decreto di concessione del contributo. In  mancanza
di tale domanda, continuano ad applicarsi le ordinanze previgenti. 
  3. La facolta' di cui al comma  2  e'  riconosciuta  anche  a  chi,
avendo, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, gia'
ottenuto il contributo ma non ancora ultimato i lavori, ne'  ricevuto
le somme a saldo del contributo medesimo,  dimostri,  sulla  base  di
un'apposita variante progettuale, che l'applicazione degli incrementi
previsti dalla presente ordinanza riduce o  annulla  l'accollo  delle
residue somme necessarie per il completamento dei interventi. 
  4. Agli effetti dell'art. 7,  il  termine  per  la  scadenza  della
segnalazione del danno da sisma degli edifici  collabenti  vincolati,
stabilito ai sensi  dell'ordinanza  24  gennaio  2020,  n.  90,  gia'
prorogato al 15 luglio 2020 dall'art. 1, comma 3,  dell'ordinanza  n.
103 del 29 giugno 2020, e' riaperto fino al 30 giugno 2021. 
  5. Le domande di  contributo  ai  sensi  della  presente  ordinanza
possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2021.