Art. 13 Norme transitorie 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, per i quali il soggetto richiedente abbia gia' presentato la domanda di contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti. 2. Per le domande di contributo di cui al comma 1 che non siano gia' state definite alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto legittimato puo' domandare l'applicazione del nuovo regime, se piu' favorevole, presentando a sua scelta una nuova domanda o una variante ad integrazione di quella gia' presentata, purche' prima del decreto di concessione del contributo. In mancanza di tale domanda, continuano ad applicarsi le ordinanze previgenti. 3. La facolta' di cui al comma 2 e' riconosciuta anche a chi, avendo, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, gia' ottenuto il contributo ma non ancora ultimato i lavori, ne' ricevuto le somme a saldo del contributo medesimo, dimostri, sulla base di un'apposita variante progettuale, che l'applicazione degli incrementi previsti dalla presente ordinanza riduce o annulla l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento dei interventi. 4. Agli effetti dell'art. 7, il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma degli edifici collabenti vincolati, stabilito ai sensi dell'ordinanza 24 gennaio 2020, n. 90, gia' prorogato al 15 luglio 2020 dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020, e' riaperto fino al 30 giugno 2021. 5. Le domande di contributo ai sensi della presente ordinanza possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2021.