Art. 14 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali vigenti: 1) art. 3, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016; 2) numero 4 della tabella 7 allegata all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017; 3) lettera a) della tabella 7 allegata all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017; 4) il terzo punto del paragrafo 2 [Condizioni per l'ammissibilita' al contributo (art. 10 comma 3-bis - decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni)] del capitolo 1 delle linee guida di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020; 5) il primo capoverso del paragrafo 2b («Determinazione del contributo e procedure) delle linee guida di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020. 2. Alla medesima data indicata nel comma 1 sono abrogate, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili con quelle introdotte dalla presente ordinanza. 3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni abrogate.