Art. 14 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza sono abrogate  le  seguenti  disposizioni  contenute  nelle
ordinanze commissariali vigenti: 
    1) art. 3, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza n. 8  del  14
dicembre 2016; 
    2) numero 4 della tabella 7 allegata all'ordinanza n.  13  del  9
gennaio 2017; 
    3) lettera a) della tabella 7 allegata all'ordinanza n. 19 del  7
aprile 2017; 
    4)   il   terzo   punto   del   paragrafo   2   [Condizioni   per
l'ammissibilita' al contributo (art. 10 comma 3-bis  -  decreto-legge
n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni)] del capitolo
1 delle linee guida di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 90 del  24
gennaio 2020; 
    5) il primo  capoverso  del  paragrafo  2b  («Determinazione  del
contributo e procedure) delle  linee  guida  di  cui  all'allegato  1
all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020. 
  2. Alla medesima data indicata nel comma 1 sono abrogate, ai  sensi
dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge  in  generale,  tutte  le
disposizioni  incompatibili  con  quelle  introdotte  dalla  presente
ordinanza. 
  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi nonche' i rapporti giuridici sorti sulla
base delle predette disposizioni abrogate.