Art. 2 Finalita' 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge sisma, sono finalizzate a riconoscere un contributo fino al 100 per cento delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei comuni colpiti dal sisma.