Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione e dell'art.  5,  comma
2,  del  decreto-legge  sisma,  sono  finalizzate  a  riconoscere  un
contributo fino al 100 per cento delle spese occorrenti a  realizzare
gli  interventi   di   restauro,   riparazione   e   ripristino   con
miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di  interesse
culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in  modo
da assicurare il conseguimento di elevati livelli  qualitativi  nella
progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al  fine
di renderli compatibili con la tutela degli  aspetti  architettonici,
storici e paesaggistici e di  salvaguardare  i  caratteri  identitari
degli insediamenti dei comuni colpiti dal sisma.