Art. 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente ordinanza in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della parte II del «codice», agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del «codice», la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nonche', nei limiti e secondo le modalita' definiti negli allegati, agli immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945. 2. Sono ricompresi nell'ambito applicativo della presente ordinanza, ove ricadenti in una delle categorie elencate nell'art. 1, anche gli interventi che hanno ad oggetto tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprieta' privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i complessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli, ivi incluse le fortificazioni e altri manufatti architettonici che, in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive, richiedano una specifica valutazione del connesso costo economico. Sono compresi altresi' gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, ad esempio, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre, giardini, che concorrono a determinare il carattere di pregio dell'immobile, nonche' il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui al presente comma non si applica la riduzione del costo parametrico per classi di superficie. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. 4. Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 1, lettera a), per i quali l'applicazione dei parametri valutativi e dei criteri applicativi stabiliti nell'allegato alla presente ordinanza risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi progettati, in considerazione della peculiare o unica configurazione strutturale dell'immobile, il soggetto avente titolo puo' domandare che si proceda a una stima diretta del contributo allegando un'apposita relazione tecnica che dimostri l'insufficienza del contributo come calcolato in base alla presente ordinanza, tenuto conto delle speciali esigenze dell'intervento. Il Vice Commissario provvede sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si proceda alla stima diretta del contributo. La stima diretta e' operata secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 12 del decreto-legge sisma. Se all'esito dell'istruttoria risulta che non sussiste il presupposto dell'insufficienza del contributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti dalla presente ordinanza.