Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  in   materia   di
riparazione, ripristino, recupero,  restauro  e  ricostruzione  degli
immobili di interesse culturale appartenenti a  soggetti  privati  si
applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi
della parte II  del  «codice»,  agli  immobili  sottoposti  a  tutela
paesaggistica ai  sensi  della  parte  terza  del  «codice»,  la  cui
costruzione sia stata conclusa in data anteriore  al  1945,  nonche',
nei limiti e secondo  le  modalita'  definiti  negli  allegati,  agli
immobili  qualificati  di  interesse  culturale  dagli  strumenti  di
pianificazione  urbanistica  o  da  altri  atti  generali  regionali,
provinciali o comunali e la cui costruzione  sia  stata  conclusa  in
data anteriore al 1945. 
  2.  Sono  ricompresi   nell'ambito   applicativo   della   presente
ordinanza, ove ricadenti in una delle categorie elencate nell'art. 1,
anche gli interventi che hanno ad oggetto  tipologie  particolari  di
immobili  di  interesse  culturale,  di   proprieta'   privata,   non
qualificabili come abitazioni di carattere ordinario, quali, a titolo
esemplificativo, i complessi monastici  e  abbaziali,  le  chiese,  i
castelli,  ivi  incluse   le   fortificazioni   e   altri   manufatti
architettonici che, in relazione alle peculiari tipologie edilizie  e
costruttive, richiedano una specifica valutazione del connesso  costo
economico. Sono compresi altresi' gli  interventi  di  riparazione  e
consolidamento   di   tutti   gli   elementi   architettonici   anche
complementari  quali,  ad  esempio,  fontane,  recinzioni,   scaloni,
chiostre, giardini, che concorrono  a  determinare  il  carattere  di
pregio dell'immobile, nonche' il restauro pittorico e degli  apparati
decorativi fissi che facciano  parte  integrante  della  struttura  e
limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate  dagli
interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui al presente
comma non si applica la riduzione del costo parametrico per classi di
superficie. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza
n. 19 del 7 aprile 2017. 
  4.  Nei  soli  casi  eccezionali  di  immobili   rientranti   nella
previsione  dell'art.  1,  comma  1,  lettera   a),   per   i   quali
l'applicazione dei parametri valutativi  e  dei  criteri  applicativi
stabiliti nell'allegato alla presente ordinanza risulti insufficiente
a  coprire  i  costi  effettivi  degli  interventi   progettati,   in
considerazione della peculiare  o  unica  configurazione  strutturale
dell'immobile, il  soggetto  avente  titolo  puo'  domandare  che  si
proceda a una stima  diretta  del  contributo  allegando  un'apposita
relazione tecnica che dimostri l'insufficienza  del  contributo  come
calcolato  in  base  alla  presente  ordinanza,  tenuto  conto  delle
speciali esigenze dell'intervento. Il Vice Commissario provvede sulla
domanda  di  ammissione  alla  stima  diretta  previo  parere   della
soprintendenza archeologia, belle arti e  paesaggio  territorialmente
competente e, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui ai periodi
precedenti, dispone che si proceda alla stima diretta del contributo.
La stima diretta e' operata secondo la  procedura  ordinaria  di  cui
all'art. 12 del decreto-legge sisma.  Se  all'esito  dell'istruttoria
risulta  che  non  sussiste  il  presupposto  dell'insufficienza  del
contributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti dalla
presente ordinanza.