Art. 4 Interventi ammissibili a contributo 1. Nell'ambito degli interventi, di cui all'art. 2, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e paesaggistico compresi nell'ambito applicativo della presente ordinanza, rientrano nel costo dell'intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle tabelle di cui all'allegato 1.