Art. 4 
 
                 Interventi ammissibili a contributo 
 
  1. Nell'ambito degli interventi, di cui all'art.  2,  di  restauro,
riparazione, ripristino e ricostruzione degli  edifici  di  interesse
culturale e  paesaggistico  compresi  nell'ambito  applicativo  della
presente ordinanza, rientrano nel costo dell'intervento anche  quelle
ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate
al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi  architettonici  e
storico-artistici   di   pregio,    caratterizzanti    l'architettura
dell'edificio oggetto di  intervento  (quali,  ad  esempio,  stipiti,
angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi),
ivi incluse le superfici decorate e altri apparati  decorativi.  Sono
ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici
decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle  tabelle
di cui all'allegato 1.