Art. 5 
 
                   Base di calcolo del contributo 
 
  1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per  gli  interventi
di cui agli articoli 2  e  3  sono  applicati  ai  costi  parametrici
definiti, in relazione alla destinazione residenziale,  produttiva  o
di uso pubblico, rispettivamente dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre
2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19  del
7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio  2020.
In  ogni  caso  il   contributo   complessivo,   incluse   tutte   le
maggiorazioni, non  puo'  superare  il  100  per  cento  delle  spese
occorrenti per  realizzare  gli  interventi,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto-legge sisma. 
  2. In considerazione dell'esigenza di promuovere e di favorire, nel
processo di ricostruzione, i piu' alti livelli di protezione  sismica
compatibili  con  le  esigenze  di  tutela  del  valore  culturale  e
paesaggistico degli immobili interessati dagli interventi, non assume
rilievo, nel riconoscimento  degli  incrementi,  la  distinzione  tra
danni lievi e danni gravi, fermi restando i termini di decadenza  per
la  presentazione  delle  domande  di  contributo   stabiliti   dalle
ordinanze  vigenti.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  si
applicano  indistintamente  sia  agli   immobili   con   destinazione
residenziale, sia a quelli con destinazione produttiva o mista.