Art. 5 Base di calcolo del contributo 1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico, rispettivamente dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020. In ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte le maggiorazioni, non puo' superare il 100 per cento delle spese occorrenti per realizzare gli interventi, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto-legge sisma. 2. In considerazione dell'esigenza di promuovere e di favorire, nel processo di ricostruzione, i piu' alti livelli di protezione sismica compatibili con le esigenze di tutela del valore culturale e paesaggistico degli immobili interessati dagli interventi, non assume rilievo, nel riconoscimento degli incrementi, la distinzione tra danni lievi e danni gravi, fermi restando i termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo stabiliti dalle ordinanze vigenti. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano indistintamente sia agli immobili con destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione produttiva o mista.