Art. 7 
 
                     Edifici collabenti e ruderi 
 
  1. In attuazione  dell'art.  10,  comma  3-bis,  del  decreto-legge
sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse
culturale ai sensi della parte seconda del codice  e'  consentita  la
copertura, nel limite del costo convenzionale,  degli  interventi  di
restauro,  ripristino  e  ricostruzione,  sulla  base  del   progetto
approvato dalla competente soprintendenza ai sensi degli articoli  21
e seguenti del codice. A tal fine sono  riconosciuti  gli  incrementi
percentuali, fino al 50  per  cento  del  contributo  di  base,  come
articolati nella tabella 1 dell'allegato 1. 
  2. Agli immobili di cui all'art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge
sisma ridotti allo stato di rudere e' riconosciuto il  contributo  di
cui all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020,  non  superiore  a  euro
250/mq, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a
lavori  e  spese  tecniche,  al  netto  di   IVA.   E'   escluso   il
riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'allegato 1. 
  3. Agli effetti della presente ordinanza,  le  previsioni  relative
alla  determinazione  del  contributo   contenute   nell'allegato   1
all'ordinanza n. 90 del  24  gennaio  2020,  riferite  agli  immobili
vincolati,  restano  applicabili  ai   soli   ruderi.   Le   predette
disposizioni continuano ad applicarsi per gli immobili non vincolati.