Art. 7 Edifici collabenti e ruderi 1. In attuazione dell'art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice e' consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del codice. A tal fine sono riconosciuti gli incrementi percentuali, fino al 50 per cento del contributo di base, come articolati nella tabella 1 dell'allegato 1. 2. Agli immobili di cui all'art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma ridotti allo stato di rudere e' riconosciuto il contributo di cui all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, non superiore a euro 250/mq, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA. E' escluso il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'allegato 1. 3. Agli effetti della presente ordinanza, le previsioni relative alla determinazione del contributo contenute nell'allegato 1 all'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, riferite agli immobili vincolati, restano applicabili ai soli ruderi. Le predette disposizioni continuano ad applicarsi per gli immobili non vincolati.