Art. 8 Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione 1. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza non sono cumulabili tra di loro. 2. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con le altre maggiorazioni gia' previste ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, ad eccezione delle seguenti: art. 3, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza commissariale n. 8 del 2016; allegato 2, tabella 7, punto 4, dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017; allegato 1, tabella 7, lettere a), k), l) e m) dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; art. 18, comma 6 e comma 6-bis, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017; 3. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni, comprensivo di quelle previste dalla presente ordinanza e di quelle previste ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, non puo' superare il 100 per cento del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e non puo' superare l'80 per cento del costo parametrico per tutte le altre tipologie. 4. E' escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dalla presente ordinanza e i contributi pubblici per la spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di conservazione di cui agli articoli 31 e seguenti del codice, se riferiti ai medesimi interventi. 5. Per gli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma appartenenti ad imprese, i contributi di cui alla presente ordinanza sono ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa eurounitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.