Art. 8 
 
Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con  altre  forme  di
                            contribuzione 
 
  1. Le maggiorazioni previste  dalla  presente  ordinanza  non  sono
cumulabili tra di loro. 
  2.  Le  maggiorazioni  previste  dalla  presente   ordinanza   sono
cumulabili con le altre maggiorazioni gia' previste ad  altro  titolo
dalle ordinanze commissariali vigenti, ad eccezione delle seguenti: 
    art. 3, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza commissariale n.
8 del 2016; 
    allegato 2, tabella 7, punto 4, dell'ordinanza  commissariale  n.
13 del 2017; 
    allegato 1, tabella 7, lettere a), k),  l)  e  m)  dell'ordinanza
commissariale n. 19 del 2017; 
    art. 18, comma 6 e comma 6-bis, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile
2017; 
  3. In ogni caso il cumulo totale delle  maggiorazioni,  comprensivo
di quelle previste dalla presente ordinanza e di quelle  previste  ad
altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, non puo' superare
il 100 per cento del  costo  parametrico  per  gli  interventi  sugli
immobili rientranti nella tipologia  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a) e non puo' superare l'80 per cento del  costo  parametrico
per tutte le altre tipologie. 
  4. E' escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dalla  presente
ordinanza  e  i  contributi  pubblici  per  la  spesa  sostenuta  dal
proprietario,  possessore  o  detentore  del   bene   culturale   per
l'esecuzione degli interventi di conservazione di cui  agli  articoli
31 e seguenti del codice, se riferiti ai medesimi interventi. 
  5.  Per  gli  immobili  di  interesse  culturale  e   paesaggistico
danneggiati  o  distrutti  dal  sisma  appartenenti  ad  imprese,   i
contributi di cui alla presente ordinanza sono ammissibili nei limiti
di cui alla vigente normativa eurounitaria e nazionale in materia  di
aiuti di Stato.