Art. 9 Livelli di sicurezza 1. Gli interventi che beneficiano degli incrementi del contributo previsti dalla presente ordinanza devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell'edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio. L'intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno. 2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice riparazione ma devono prevedere interventi di rafforzamento locale. Il progettista produce la valutazione di sicurezza delle sole parti oggetto di intervento, dando conto dell'incremento del livello di sicurezza riferito alle singole parti e/o meccanismi interessati dagli interventi. 3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali viene richiesto il contributo devono essere volti a conseguire almeno i livelli di sicurezza minimi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 di definizione delle caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge sisma. 4. Per i beni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), per i quali viene richiesto il contributo, qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei livelli di sicurezza ivi indicati, deve essere garantito un incremento della capacita' di resistenza «R», come definita nel decreto sopra richiamato, non inferiore al valore di 0,1. In quest'ultimo caso, nella relazione tecnica strutturale devono essere evidenziate, per le diverse ed alternative soluzioni strutturali necessarie per elevare la capacita' resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze di tutela del bene culturale rispetto alle quali le diverse soluzioni proposte risultino non compatibili, richiamando a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela che determinano il mancato raggiungimento della capacita' di resistenza richiesta dal decreto sopra richiamato. 5. L'intervento deve garantire in ogni caso l'eliminazione di carenze e criticita' gravi che possono dare luogo a meccanismi di collasso rovinosi della costruzione o di sue parti rilevanti, che possano avvenire prematuramente e improvvisamente senza che la costruzione esprima un efficace comportamento resistente di insieme. 6. Indipendentemente dal livello di sicurezza globale raggiunto, resta fermo l'obbligo del progettista strutturale di esprimersi, all'esito della valutazione globale della sicurezza finale, in ordine alle condizioni d'uso della costruzione, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti. 7. Al fine di perseguire nel processo di ricostruzione, con riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, il massimo livello di sicurezza e una significativa riduzione della vulnerabilita' sismica, il Commissario provvede a definire apposite regole tecniche, d'intesa con il Ministero della cultura, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico costituito con decreto n. 396 del 30 dicembre 2020, a tal fine integrato con ulteriori esperti in possesso di adeguata professionalita', di cui due designati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.