Art. 9 
 
                        Livelli di sicurezza 
 
  1. Gli interventi che beneficiano degli incrementi  del  contributo
previsti dalla presente ordinanza devono conseguire un maggior  grado
di sicurezza dell'edificio rispetto alle condizioni  preesistenti  al
danno,  compatibilmente  con  l'interesse  culturale   dell'edificio.
L'intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei
livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al
danno. 
  2. Gli  interventi  locali  non  possono  limitarsi  alla  semplice
riparazione ma devono prevedere interventi di  rafforzamento  locale.
Il progettista produce la valutazione di sicurezza delle  sole  parti
oggetto di intervento, dando conto  dell'incremento  del  livello  di
sicurezza riferito alle  singole  parti  e/o  meccanismi  interessati
dagli interventi. 
  3. Gli interventi  di  miglioramento  sismico  per  i  quali  viene
richiesto il contributo devono essere volti  a  conseguire  almeno  i
livelli di sicurezza minimi di cui al  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  n.  477  del  27  dicembre  2016  di
definizione delle caratteristiche tecniche per  la  ricostruzione  di
immobili danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art.
7, comma 1, lettera a) del decreto-legge sisma. 
  4. Per i beni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e d),  per
i quali viene richiesto il contributo, qualora le esigenze di  tutela
non  consentano  il  raggiungimento  dei  livelli  di  sicurezza  ivi
indicati, deve essere garantito  un  incremento  della  capacita'  di
resistenza «R», come  definita  nel  decreto  sopra  richiamato,  non
inferiore al valore di 0,1. In  quest'ultimo  caso,  nella  relazione
tecnica strutturale devono essere  evidenziate,  per  le  diverse  ed
alternative soluzioni strutturali necessarie per elevare la capacita'
resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze di  tutela  del
bene culturale rispetto alle  quali  le  diverse  soluzioni  proposte
risultino non compatibili, richiamando a tal fine anche le  eventuali
prescrizioni degli enti  preposti  alla  tutela  che  determinano  il
mancato raggiungimento della capacita' di  resistenza  richiesta  dal
decreto sopra richiamato. 
  5. L'intervento deve  garantire  in  ogni  caso  l'eliminazione  di
carenze e criticita' gravi che possono dare  luogo  a  meccanismi  di
collasso rovinosi della costruzione o di  sue  parti  rilevanti,  che
possano  avvenire  prematuramente  e  improvvisamente  senza  che  la
costruzione esprima un efficace comportamento resistente di insieme. 
  6. Indipendentemente dal livello di  sicurezza  globale  raggiunto,
resta fermo l'obbligo  del  progettista  strutturale  di  esprimersi,
all'esito della valutazione globale della sicurezza finale, in ordine
alle condizioni d'uso della  costruzione,  secondo  quanto  stabilito
dalle norme tecniche vigenti. 
  7. Al  fine  di  perseguire  nel  processo  di  ricostruzione,  con
riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di  cui  all'art.
1, il massimo livello di  sicurezza  e  una  significativa  riduzione
della vulnerabilita' sismica,  il  Commissario  provvede  a  definire
apposite regole tecniche, d'intesa con il  Ministero  della  cultura,
sulla base di una  proposta  tecnica  elaborata  dal  tavolo  tecnico
costituito con decreto n. 396  del  30  dicembre  2020,  a  tal  fine
integrato   con   ulteriori   esperti   in   possesso   di   adeguata
professionalita', di cui due designati dal  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici.