Art. 3 
 
        Determinazione della dotazione organica d'istituzione 
 
  1.  La  dotazione  organica  del  personale  docente  di   ciascuna
istituzione e' pari, per ogni ruolo docente, complessivamente al: 
    a. personale docente, in servizio presso  le  istituzioni  al  24
giugno  2017,  con  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato; 
    b. personale docente, in servizio presso  le  istituzioni  al  24
giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo  determinato
con un impegno orario, nell'anno accademico 2016/2017, pari ad almeno
centoventicinque ore; 
    c. personale docente, in servizio presso  le  istituzioni  al  24
giugno 2017, con  contratto  di  lavoro  flessibile  con  un  impegno
orario,   nell'anno   accademico   2016/2017,    pari    ad    almeno
centoventicinque ore. 
  2. La dotazione organica del  personale  tecnico-amministrativo  di
ciascuna istituzione e' pari, per  ogni  profilo  professionale  come
individuato  in  base  agli  atti   risultanti   dalla   domanda   di
statizzazione, complessivamente al: 
    a. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24
giugno  2017,  con  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato; 
    b. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24
giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 
    c. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24
giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile. 
  3.  Nei  limiti  della  spesa  relativa  alla  dotazione   organica
complessiva di cui all'art.  2  valutata  al  costo  equivalente,  le
dotazioni organiche d'istituzione di cui ai commi 1 e 2 del  presente
articolo possono  essere  integrate  in  base  ai  seguenti  criteri,
indicati in ordine di priorita': 
    a. attribuzione di un  direttore  amministrativo  - EP2  ad  ogni
istituzione  che  ne  sia  priva,  considerando,  a  tal  fine,  come
istituzione  ogni  insieme  di  istituzioni  che  abbiano  presentato
progetti di fusione ovvero ogni insieme di  istituzioni  che  abbiano
presentato progetti di federazione che prevedano  un  solo  direttore
amministrativo; 
    b. attribuzione di un  direttore  di  ragioneria  - EP1  ad  ogni
istituzione  che  ne  sia  priva,  considerando,  a  tal  fine,  come
istituzione  ogni  insieme  di  istituzioni  che  abbiano  presentato
progetti di fusione ovvero ogni insieme di  istituzioni  che  abbiano
presentato progetti di federazione che prevedano un solo direttore di
ragioneria; 
    c. attribuzione di assistenti ad ogni istituzione che ne abbia un
numero inferiore a tre, fino al raggiungimento di tre  assistenti  in
organico, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme  di
istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione; 
    d. attribuzione di coadiutori ad ogni istituzione che ne abbia un
numero  inferiore  a  quattro,  fino  al  raggiungimento  di  quattro
coadiutori in organico, considerando, a tal  fine,  come  istituzione
ogni insieme  di  istituzioni  che  abbiano  presentato  progetti  di
fusione; 
    e. attribuzione di docenti ad ogni istituzione  che  presenti  un
rapporto tra il numero di studenti, calcolato ai sensi  dell'art.  2,
comma 1, del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2019, e il numero di docenti superiore  a  ventidue,  fino  al
raggiungimento di un  rapporto  pari  a  ventidue,  arrotondando  per
difetto valori compresi tra ventidue e ventitre'. 
  4. La dotazione organica di ciascuna Istituzione e' rideterminabile
da parte della medesima istituzione ai sensi dell'art.  7,  comma  6,
lettera d), e comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica  28
febbraio 2003, n. 132. 
  5. Le conversioni  di  posti  di  organico  vacanti  del  personale
docente in posti del  personale  tecnico-amministrativo  e  viceversa
sono  possibili  in   seguito   all'avvenuta   statizzazione   e   al
completamento dell'inquadramento del personale di cui all'art. 4  del
presente decreto. 
  6. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art.  4  del
presente decreto e delle successive procedure  di  statizzazione,  le
istituzioni, a seguito dell'adozione del decreto di statizzazione che
approva   la   dotazione   organica,    comunicano    al    Ministero
dell'universita' e della  ricerca  la  ripartizione  della  dotazione
organica di personale docente in  cattedre  e  settori  disciplinari,
previa delibera del consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del
consiglio accademico. L'individuazione delle cattedre e le  eventuali
successive conversioni di cattedra non costituiscono variazione della
dotazione organica. 
  7. L'individuazione di cattedre di docenza di II  fascia  comporta,
per ciascuna cattedra, l'accantonamento della differenza tra il costo
equivalente di un docente di I fascia e il costo  equivalente  di  un
docente di II fascia, ai fini della trasformazione delle cattedre  di
II fascia in cattedre di I fascia ai sensi dell'art.  1,  comma  893,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.