Art. 4 
 
                     Inquadramento del personale 
 
  1. Alla  luce  della  definizione  delle  dotazioni  organiche,  il
processo di inquadramento nei ruoli dello Stato  avviene  secondo  le
modalita' indicate di seguito. 
  2. Ai fini dell'inquadramento, ciascuna istituzione predispone  due
distinti elenchi. 
  3. Nell'«Elenco A»  e'  collocato  il  personale,  che,  presentata
apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: 
    a. essere in servizio  presso  l'istituzione  alla  data  del  24
giugno  2017  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   o
determinato relativo al  medesimo  profilo  professionale  e,  per  i
docenti, al medesimo settore disciplinare per  i  quali  si  presenta
istanza; 
    b. per il personale docente, se in  servizio  alla  data  del  24
giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato,  aver  maturato,
al momento della presentazione dell'istanza,  un'anzianita'  pari  ad
almeno tre anni, anche non  continuativi,  negli  ultimi  otto  anni,
intendendo, a  tal  fine,  l'aver  prestato  servizio  per  tre  anni
accademici, con svolgimento per  ciascuno  di  tali  anni  di  almeno
centoventicinque ore di insegnamento, presso le  istituzioni  di  cui
all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  nonche'  presso  le
istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22-bis del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione  agli
esami di ammissione, promozione, idoneita',  licenza  e  diploma  nel
corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal  fine,  tutte
le ore  di  contratto  o  incarico  previste  per  l'anno  accademico
2020/2021, ancorche' non ancora svolte; 
    c. per il personale tecnico amministrativo, se  in  servizio  con
contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento  della
presentazione dell'istanza, un'anzianita' pari  ad  almeno  trentasei
mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 
  4. Nell'«Elenco B» e' collocato il  personale  non  iscritto  nell'
«Elenco  A»,  il  quale,  presentata  apposita  istanza,  risulta  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a. essere in servizio  presso  l'istituzione  alla  data  del  1°
dicembre 2020  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o
determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo
profilo  professionale  e,  per  i  docenti,  al   medesimo   settore
disciplinare per i quali si presenta istanza; 
    b. per il personale docente, se in servizio con contratto  non  a
tempo indeterminato, aver maturato, al  momento  della  presentazione
dell'istanza, un'anzianita'  pari  ad  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine,  l'aver
prestato servizio per  tre  anni  accademici,  con  svolgimento,  per
ciascuno  di  tali  anni,   di   almeno   centoventicinque   ore   di
insegnamento, presso le istituzioni di cui all'art. 1 della legge  21
dicembre 1999, n. 508, nonche' presso le istituzioni di cui al  comma
1  dell'art.  22-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione,
promozione, idoneita', licenza e diploma nel corso del medesimo  anno
accademico, e computando, a tal fine, tutte le  ore  di  contratto  o
incarico previste  per  l'anno  accademico  2020/2021  ancorche'  non
ancora svolte; 
    c. per il personale tecnico-amministrativo, se  in  servizio  con
contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento  della
presentazione dell'istanza, un'anzianita' pari  ad  almeno  trentasei
mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 
  5. L'istituzione  verifica  che  la  modalita'  utilizzata  per  la
selezione,  che  ha  dato  luogo  alla  stipula  del  contratto,   e'
riconducibile a una procedura concorsuale pubblica ai sensi del comma
6. 
  6. Ai fini del presente decreto, per procedura concorsuale pubblica
si intende qualsiasi procedura concorsuale ordinaria, per  esami  e/o
titoli, ovvero prevista in  una  normativa  di  legge.  Ai  fini  del
presente decreto rilevano le seguenti fattispecie  di  selezione  del
personale a tempo  indeterminato,  determinato  o  con  contratto  di
lavoro flessibile: 
    a. per il personale  docente,  concorso  per  esami  e/o  titoli,
collocazione in una  graduatoria  nazionale  e/o  d'istituto  e/o  ad
esaurimento, ovvero procedura comparativa; 
    b. per il personale tecnico amministrativo,  concorso  per  esami
e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o  d'istituto
e/o ad esaurimento o procedura comparativa ovvero, per il profilo  di
coadiutore, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 
  7.  Il  passaggio  nei  ruoli  avviene,  prioritariamente,  per  il
personale collocato nell'«Elenco A» e, in subordine, per il personale
collocato nell'«Elenco B», secondo l'ordine delle graduatorie di  cui
all'art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto
di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziate.