Art. 5 
 
               Gradualita' e criteri di inquadramento 
 
  1. Per procedere all'inquadramento nei ruoli dello Stato,  ciascuna
istituzione redige, per ciascun settore disciplinare per il quale  e'
prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'art.
3,  comma  6,  e  distintamente  per  gli  elenchi  «A»  e  «B»,  una
graduatoria  per  il  personale  docente  e,  per   ciascun   profilo
tecnico-amministrativo e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una
graduatoria per  il  personale  tecnico-amministrativo,  in  base  ai
punteggi indicati di seguito: 
    a. per il personale docente, reclutato in base alle procedure  di
cui  all'art.  4,  comma  6,  titolare  di  un  contratto   a   tempo
indeterminato rientrante nell'ex comparto AFAM:  punti  10  per  ogni
anno accademico di  titolarita'  nel  medesimo  Settore  disciplinare
presso  l'istituzione  che  redige  la  graduatoria  o  presso  altre
Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge
21 dicembre 1999, n.  508,  computando,  a  tal  fine,  anche  l'anno
accademico in corso; 
    b. per il personale docente, reclutato in base alle procedure  di
cui  all'art.  4,  comma  6,  titolare  di  un  contratto   a   tempo
indeterminato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 5 per ogni anno
accademico  di  titolarita'  in  altro  Settore  disciplinare  presso
l'istituzione che redige la graduatoria o  presso  altre  istituzioni
statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, computando, a tal  fine,  anche  l'anno  accademico  in
corso; 
    c. per il personale docente, reclutato in base alle procedure  di
cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato  servizio  con  contratto  a
tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 8 per  ogni
anno accademico di titolarita' (intendendo, a tal fine, l'aver svolto
nel corso del medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di
insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli  esami
di ammissione, promozione, idoneita', licenza e diploma) nel medesimo
Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o
presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui  all'art.
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte
le ore di contratto o incarico  previste  per  l'anno  accademico  in
corso; 
    d. per il personale docente, reclutato in base alle procedure  di
cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato  servizio  con  contratto  a
tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 3 per  ogni
anno accademico di titolarita' (intendendo, a tal fine, l'aver svolto
nel  medesimo  anno  accademico  almeno   centoventicinque   ore   di
insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli  esami
di ammissione, promozione, idoneita', licenza  e  diploma)  in  altro
Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o
presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui  all'art.
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte
le ore di contratto o incarico  previste  per  l'anno  accademico  in
corso; 
    e. per il personale docente, reclutato in base alle procedure  di
cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio  con  contratto  di
lavoro flessibile: punti 7 per ogni anno  accademico  di  titolarita'
(intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo  anno  accademico
almeno centoventicinque ore di insegnamento,  comprensive  delle  ore
per  la  partecipazione  agli  esami   di   ammissione,   promozione,
idoneita', licenza  e  diploma)  nel  medesimo  Settore  disciplinare
presso  l'istituzione  che  redige  la  graduatoria  o  presso  altre
istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine,  tutte  le  ore  di
contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso; 
    f. per il personale docente, reclutato in base alle procedure  di
cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio  con  contratto  di
lavoro flessibile: punti 2 per ogni anno  accademico  di  titolarita'
(intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo  anno  accademico
almeno centoventicinque ore di insegnamento,  comprensive  delle  ore
per  la  partecipazione  agli  esami   di   ammissione,   promozione,
idoneita', licenza e diploma) in altro  Settore  disciplinare  presso
l'istituzione che redige la graduatoria o  presso  altre  istituzioni
statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le  ore  di  contratto  o
incarico previste per l'anno accademico in corso; 
    g. per il personale  tecnico-amministrativo,  reclutato  in  base
alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a
tempo  indeterminato  rientrante  nell'ex  comparto  AFAM  o  nell'ex
comparto regioni e autonomie locali: punti 1 per ogni mese o frazione
superiore a quindici giorni di servizio  effettivo,  prestato  presso
l'istituzione che redige la graduatoria o  presso  altre  istituzioni
statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508; 
    h. per il personale  tecnico-amministrativo,  reclutato  in  base
alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha  prestato  servizio
con contratto a tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM  o
nell'ex comparto regioni e autonomie locali: punti 0,8 per ogni  mese
o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato
presso  l'istituzione  che  redige  la  graduatoria  o  presso  altre
istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508; 
    i. per il personale tecnico-amministrativo reclutato in base alle
procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha  prestato  servizio  con
contratto di lavoro flessibile: punti 0,7 per ogni  mese  o  frazione
superiore a quindici giorni di  servizio  effettivo  prestato  presso
l'istituzione che redige la graduatoria o  presso  altre  istituzioni
statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508. 
  2. I punteggi di cui al comma 1, se attribuiti per servizi relativi
ai corsi di cui all'art. 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo  13
aprile 2017, n. 60, sono moltiplicati per un coefficiente pari a  0,3
(zero virgola tre) nella sola porzione riferita a tali servizi. 
  3. Al momento della formazione delle graduatorie di cui al comma  1
e' attribuita, in ogni caso e a prescindere dal punteggio attribuito,
priorita'  al  personale  in   servizio   con   contratto   a   tempo
indeterminato. 
  4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato,  per  il  solo
personale docente, e' attribuito un punteggio aggiuntivo a coloro che
sono in possesso dei  titoli  accademici  e  professionali,  come  di
seguito specificato: 
    a. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma
accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art.
1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui  all'art.  11
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  212  del  2005,
riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca, o titolo
di  studio  equivalente  rilasciato  da  istituzioni  di   istruzione
superiore estere,  laurea  magistrale  (biennale,  a  ciclo  unico  o
vecchio ordinamento) rilasciata da universita' statali o non  statali
legalmente riconosciute: punti 10 per  ciascun  titolo  attinente  al
medesimo Settore disciplinare e punti 5 per ciascun titolo  attinente
ad altro Settore disciplinare; 
    b. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma
accademico di I livello rilasciato dalle istituzioni di cui  all'art.
1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui  all'art.  11
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  212  del  2005,
riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca, o titolo
di  studio  equivalente  rilasciato  da  istituzioni  di   istruzione
superiore estere, laurea rilasciata  da  Universita'  statali  o  non
statali legalmente riconosciute: punti 6 per ciascun titolo attinente
al  medesimo  Settore  disciplinare,  punti  3  per  ciascun   titolo
attinente ad altro Settore disciplinare. Tali titoli sono oggetto  di
valutazione solo se non  e'  attribuito  il  punteggio  di  cui  alla
lettera a. del presente comma; 
    c. diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale
di S. Cecilia in Roma: punti 10 per ciascun titolo; 
    d. dottorato di ricerca rilasciato da universita' statali  e  non
statali legalmente  riconosciute,  o  titolo  di  studio  equivalente
rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, o titoli di
cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005: punti 8 per ciascun titolo; 
    e. master di I o di II livello rilasciato  dalle  istituzioni  di
cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  212  del
2005 riconosciute dal Ministero dell'universita' e della  ricerca,  o
titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di  istruzione
superiore estere, da universita' statali  o  non  statali  legalmente
riconosciute,  compreso  ogni  altro  titolo  di  specializzazione  o
perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1,  lettere  c)
ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212  del  2005:
punti 2 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 4. 
  5.  In  caso  di  accorpamento  o  soppressione   dell'istituzione,
disposti ai sensi dell'art. 2, comma  6,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  febbraio  2019,
n. 121, si applicano le disposizioni del  presente  decreto  ai  fini
della  determinazione  e  approvazione  delle  dotazioni   organiche,
nonche' dell'inquadramento del relativo  personale  nei  ruoli  dello
Stato. Le procedure previste dall'art. 3, al comma 6, dall'art.  4  e
dal presente articolo, ai commi da  1  a  4,  sono  poste  in  essere
dall'istituzione.  Se   l'istituzione   non   provvede,   il   potere
sostitutivo  e'  attribuito  al  competente  ufficio  del   Ministero
dell'universita' e della ricerca. L'assegnazione del personale presso
le sedi delle istituzioni statali o  in  corso  di  statizzazione  e'
disposta sulla base di criteri  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca.