Art. 5 Gradualita' e criteri di inquadramento 1. Per procedere all'inquadramento nei ruoli dello Stato, ciascuna istituzione redige, per ciascun settore disciplinare per il quale e' prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'art. 3, comma 6, e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una graduatoria per il personale docente e, per ciascun profilo tecnico-amministrativo e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una graduatoria per il personale tecnico-amministrativo, in base ai punteggi indicati di seguito: a. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 10 per ogni anno accademico di titolarita' nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l'anno accademico in corso; b. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 5 per ogni anno accademico di titolarita' in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l'anno accademico in corso; c. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 8 per ogni anno accademico di titolarita' (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel corso del medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneita', licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso; d. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 3 per ogni anno accademico di titolarita' (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneita', licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso; e. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 7 per ogni anno accademico di titolarita' (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneita', licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso; f. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 2 per ogni anno accademico di titolarita' (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneita', licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso; g. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'ex comparto AFAM o nell'ex comparto regioni e autonomie locali: punti 1 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo, prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; h. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM o nell'ex comparto regioni e autonomie locali: punti 0,8 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; i. per il personale tecnico-amministrativo reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 0,7 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. I punteggi di cui al comma 1, se attribuiti per servizi relativi ai corsi di cui all'art. 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,3 (zero virgola tre) nella sola porzione riferita a tali servizi. 3. Al momento della formazione delle graduatorie di cui al comma 1 e' attribuita, in ogni caso e a prescindere dal punteggio attribuito, priorita' al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato. 4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato, per il solo personale docente, e' attribuito un punteggio aggiuntivo a coloro che sono in possesso dei titoli accademici e professionali, come di seguito specificato: a. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da universita' statali o non statali legalmente riconosciute: punti 10 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare e punti 5 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare; b. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da Universita' statali o non statali legalmente riconosciute: punti 6 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare, punti 3 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare. Tali titoli sono oggetto di valutazione solo se non e' attribuito il punteggio di cui alla lettera a. del presente comma; c. diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma: punti 10 per ciascun titolo; d. dottorato di ricerca rilasciato da universita' statali e non statali legalmente riconosciute, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005: punti 8 per ciascun titolo; e. master di I o di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, da universita' statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005: punti 2 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 4. 5. In caso di accorpamento o soppressione dell'istituzione, disposti ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini della determinazione e approvazione delle dotazioni organiche, nonche' dell'inquadramento del relativo personale nei ruoli dello Stato. Le procedure previste dall'art. 3, al comma 6, dall'art. 4 e dal presente articolo, ai commi da 1 a 4, sono poste in essere dall'istituzione. Se l'istituzione non provvede, il potere sostitutivo e' attribuito al competente ufficio del Ministero dell'universita' e della ricerca. L'assegnazione del personale presso le sedi delle istituzioni statali o in corso di statizzazione e' disposta sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.