Art. 6 
 
                     Inquadramento contrattuale 
 
  1. L'inquadramento avviene mediante la sottoscrizione di  contratto
di  lavoro   a   tempo   indeterminato,   nell'ambito   dei   profili
professionali previsti per la  sezione  AFAM  dal  vigente  contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione  e  ricerca»,
con  assegnazione  all'istituzione  per   la   quale   l'istanza   di
inquadramento presentata e' stata accolta. 
  2. Per il personale  gia'  in  servizio  con  contratto  di  natura
subordinata stipulato ai sensi del CCNL  del  comparto  Istruzione  e
ricerca ovvero  ai  sensi  di  precedente  CCNL  del  comparto  AFAM,
l'inquadramento avviene nell'ambito della medesima classe stipendiale
di appartenenza, ovvero in base ai servizi  prestati  e  valutati  ai
fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al  comma  1,  nonche'  ai
servizi prestati precedentemente. Ai fini dell'applicazione dell'art.
485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, richiamato dall'art.  19
del CCNL del comparto AFAM del 4  agosto  2010,  e'  riconosciuto  il
servizio pre-ruolo anche prestato negli istituti musicali  pareggiati
e nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute. 
  3. Per il personale  gia'  in  servizio  con  contratto  di  natura
subordinata stipulato ai sensi di CCNL diverso da quello  di  cui  al
comma 1, l'inquadramento avviene nella  classe  stipendiale  con  0-2
anni  di  anzianita'  di  servizio  del  CCNL  Istruzione  e  ricerca
- sezione  AFAM.  Il  personale  conserva  il  trattamento  economico
complessivo precedente ove piu'  favorevole.  L'eventuale  differenza
rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta  mediante
assegno  personale,  progressivamente   riassorbibile   al   maturare
dell'anzianita' di servizio. 
  4. Per il personale  gia'  in  servizio  con  contratto  di  natura
diversa da quelli di cui ai commi  1  e  2,  l'inquadramento  avviene
nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianita' di  servizio  del
CCNL Istruzione e ricerca - sezione AFAM. Il  personale  conserva  il
trattamento economico complessivo precedente su base annua  ove  piu'
favorevole. L'eventuale differenza rispetto  al  nuovo  inquadramento
retributivo   e'    riconosciuta    mediante    assegno    personale,
progressivamente  riassorbibile  al   maturare   dell'anzianita'   di
servizio. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore fino a
diverso inquadramento, definito con uno o piu' decreti del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  e  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri
- Dipartimento della funzione pubblica. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 settembre 2021 
 
                          p. il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
             il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca 
                                Messa 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco