Art. 8. Etichettatura Sulle confezioni deve essere riportata, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni: la denominazione «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna», seguita dalla menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione; la dicitura facoltativa «prodotto secondo l'antica ricetta della fusione del ripieno», nel caso di utilizzo della procedura della cottura del ripieno a caldo; il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice. E' consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e tale da trarre in confusione il consumatore. Il prodotto puo' essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni. Il riferimento alle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna potra' altresi' essere utilizzato per il prodotto realizzato e somministrato presso strutture di ristorazione, anche collettiva, ricadenti nella zona geografica delimitata.