IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre   1996,   n.   512,   recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure
di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi
d'istituto», convertito, con modificazioni, dalla legge  28  novembre
1996, n. 609»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»  e  in
particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o  piu'
decreti concernenti la definizione, tra l'altro, dei criteri  diretti
ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
ed a limitarne le conseguenze qualora esso si  verifichi  nonche'  le
misure precauzionali di esercizio; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  «Regolamento  recante  semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzione
incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  del  10  marzo  1998,
recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la  gestione
dell'emergenza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto  2011,  recante
«Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei
professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  198  del  26
agosto 2011; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per  gli  impianti  di
protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'
soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  192
del 20 agosto 2015; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  18  ottobre   2019
concernente  «Modifiche  all'allegato  1  al  decreto  del   Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di  norme  tecniche
di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019; 
  Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3,  del
richiamato decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  che  prevede
l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e
del lavoro concernenti  la  definizione,  tra  l'altro,  dei  criteri
diretti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di  un
incendio ed a limitarne le  conseguenze  qualora  esso  si  verifichi
nonche' le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le  vigenti
disposizioni in materia di cui al  richiamato  decreto  del  Ministro
dell'interno 10 marzo 1998; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce,  in  attuazione  dell'art.  46,
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure  intese
ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne  le  conseguenze
qualora  esso  si  verifichi,  nonche'  le  misure  precauzionali  di
esercizio. 
  2. Il presente decreto si applica alle attivita'  che  si  svolgono
nei  luoghi  di  lavoro  come  definiti  dall'art.  62  del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle  attivita'  che
si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV  del
medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.