Art. 2 Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed e' utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020. 3. Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.