Art. 3 
 
  1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C  dell'Allegato
20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
come gia' modificata dall'art. 3 dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute 29 luglio 2021, e' sostituita dalla seguente: 
    «Elenco C 
    Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse
isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi
Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri
territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi
(esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo),
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca,
Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel
continente  africano),  Svezia,  Ungheria,  Islanda,   Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco». 
  2. L'ingresso nel territorio nazionale per  le  persone  che  hanno
soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori  di  cui  al
comma 1  nei  quattordici  giorni  antecedenti,  e'  consentito  alle
seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli, del Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare  controlli,  di  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente; 
    c) in caso di  avvenuto  ingresso  nel  territorio  nazionale  in
violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione  a
isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo  indicato  nel  Passenger
Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione  a  un
test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone,  alla
fine di detto periodo.