Art. 4 
 
  1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D  dell'Allegato
20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
come gia' modificata dall'art. 3 dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute 29 luglio 2021, e' sostituita dalla seguente: 
    «Elenco D 
    Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile,  Emirati  Arabi
Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait,  Nuova  Zelanda,
Qatar, Ruanda, Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  nord
(compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi
britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi   i   territori   non
appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea,  Singapore,
Stati   Uniti   d'America,   Ucraina,   Uruguay;   Taiwan,    Regioni
amministrative speciali di Hong Kong e di Macao». 
  2.  L'ingresso  nel  territorio  nazionale  a  persone  che   hanno
soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori  di  cui  al
comma 1  nei  quattordici  giorni  antecedenti,  e'  consentito  alla
contestuale presenza delle seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli, del Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e'
deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione   verde
COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo,  a  seguito  di
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di  una  certificazione
rilasciata dalle autorita' sanitarie  competenti  a  seguito  di  una
vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European
Medicines Agency - EMA). Tale ultima certificazione  e'  riconosciuta
come equivalente a quella di cui all'art. 9, comma 2, lettera a)  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE  2021/953  e
2021/954.  Le  persone  che  hanno  soggiornato  o  transitato,   nei
quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale,
in Canada, Giappone  e  Stati  Uniti  d'America,  possono,  altresi',
esibire la  certificazione  verde  COVID-19  di  avvenuta  guarigione
ovvero  la  certificazione  rilasciata  dalle   autorita'   sanitarie
competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni di cui
al presente comma  possono  essere  esibite  in  formato  digitale  o
cartaceo; 
    c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e'
deputato a effettuare i controlli, della  certificazione  di  essersi
sottoposto,  nelle  settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine  e'  ridotto  a
quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran  Bretagna  e
Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed  esclusi  i  territori  non
appartenenti al continente europeo). 
  3. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui  al
comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi  al  test
molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si  applica
la  misura  dell'isolamento  fiduciario  per  cinque  giorni   presso
l'indirizzo indicato nel Passenger Locator  Form,  con  l'obbligo  di
sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone, alla fine di detto periodo.