Art. 8 
 
  1.  I  bambini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni   sono   esentati
dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. 
  2. I minori che accompagnano il genitore  o  i  genitori  non  sono
tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento  fiduciario  se  tale
obbligo non e' imposto al genitore o ai genitori perche' in  possesso
di un certificato di vaccinazione o di un certificato  di  guarigione
alle condizioni previste. 
  3. L'esenzione dall'isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non
si applica ai minori di eta' pari o superiore a sei anni per i  quali
non sia presentata la prova dell'effettuazione del  tampone  previsto
ai fini dell'ingresso in Italia da Stati o territori esteri.